Rinuncia all’appello irrituale vale come sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 5394 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello depositata dall’avvocato che non sia munito di mandato speciale, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., e che non sia stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., è irrituale e non produce l’effetto estintivo del giudizio. Essa va qualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del gravame, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., con conseguente improcedibilità dell’appello. La compensazione delle spese, ivi comprese quelle della fase cautelare, è disposta ai sensi dell’art. 57 c.p.a. quando sussistano giustificati motivi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato al concorso per il reclutamento di n. 1673 allievi finanzieri indetto dalla Guardia di finanza per l’anno 2023. L’amministrazione lo aveva escluso con determinazione del 5 giugno 2024 per difetto dei requisiti di moralità e condotta, richiesti dall’art. 26 della legge n. 53/1989 e dall’art. 2, comma 1, lett. g) del bando, essendo emerso a suo carico un procedimento penale per lesioni personali aggravate.

Il candidato impugnò l’esclusione davanti al TAR Lazio, che in sede cautelare ordinò all’amministrazione di rideterminarsi. Il Comando generale, con provvedimento dell’11 febbraio 2025, dispose nuovamente l’esclusione. Il TAR, con sentenza del 1 agosto 2025, dichiarò improcedibile il ricorso introduttivo e respinse i motivi aggiunti, compensando le spese. L’interessato propose appello. In data 18 giugno 2026 depositò un atto di rinuncia all’appello, sottoscritto dal solo difensore.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina preliminarmente la validità dell’atto di rinuncia. Rileva che esso presenta due vizi sostanziali: non è stato sottoscritto dall’avvocato munito di mandato speciale, come richiesto dall’art. 84, comma 1, c.p.a., e non è stato notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a..

La Corte qualifica l’atto come irrituale e ne esclude l’attitudine a produrre l’effetto estintivo tipico della rinuncia. Il Collegio non si limita però a rilevare il vizio formale: gli attribuisce un preciso significato processuale, interpretandolo come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del gravame.

Il fondamento normativo è offerto dall’art. 84, comma 4, c.p.a., che disciplina appunto l’ipotesi in cui la rinuncia non sia valida o non sia conforme ai requisiti di legge. Da qui discende la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio osserva infine che sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del grado, ivi comprese quelle della fase cautelare, ai sensi dell’art. 57 c.p.a. La pronuncia resta così circoscritta al piano processuale, senza esame nel merito dei motivi di gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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