Revoca della parità scolastica possibile solo per gravi irregolarità essenziali (TAR Piemonte n. 1063 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della parità scolastica costituisce misura di extrema ratio, adottabile solo a fronte della irrimediabile perdita dei requisiti di parità ovvero in presenza di gravi irregolarità di funzionamento che, singolarmente o nel loro complesso, incidano su aspetti essenziali e cruciali del servizio erogato. Il provvedimento impatta su plurimi diritti costituzionali, della scuola privata e degli studenti, e va adottato nel rispetto del principio di proporzionalità. Irregolarità marginali o mere disfunzioni organizzative non giustificano la perdita della parità. L’amministrazione è tenuta a prendere specifica posizione sulle controdeduzioni documentate della scuola, pena il vizio motivazionale e istruttorio.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un complesso scolastico paritario di secondo grado, articolato in più indirizzi, cui la parità era stata riconosciuta nel 2013 con decreto unico. Dopo una prima ispezione del 2022, conclusa con conferma della parità, nuovi accertamenti nel 2024 e nel 2025 hanno condotto a una relazione ispettiva sfociata nel decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ha revocato, dall’anno scolastico 2025/2026, il riconoscimento.

La scuola ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo tre motivi: la non riconducibilità dei rilievi alle fattispecie tassative di revoca e la contraddittorietà rispetto al precedente decreto di conferma, l’insussistenza o la non gravità delle irregolarità, l’omessa considerazione delle risultanze favorevoli dell’ispezione. Il Ministero ha resistito, sostenendo la legittimità del proprio operato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal fondamento costituzionale delle scuole paritarie, che concorrono con quelle pubbliche alla definizione del sistema nazionale di istruzione. Il riconoscimento e il mantenimento della parità richiedono il possesso dei requisiti fissati dalla legge n. 62/2000 e dalla disciplina attuativa (d.m. n. 267/2007 e d.m. n. 83/2008). Alla parità consegue un potere di vigilanza dell’amministrazione, da esercitarsi in un procedimento a contraddittorio rafforzato, che impone la preventiva contestazione e l’invito a presentare osservazioni.

La revoca si configura come extrema ratio, perché incide sulla libertà di insegnamento e di iniziativa economica della scuola e sul diritto allo studio degli studenti, riducendo l’offerta formativa. Essa presuppone la irrimediabile perdita dei requisiti o gravi irregolarità di funzionamento, tali da compromettere aspetti essenziali del servizio, in particolare l’idoneità e la sicurezza delle strutture e la qualità dell’offerta didattica.

Quanto al primo gruppo di rilievi, attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, il TAR osserva che essi non provengono dagli enti competenti e si fondano su mere presunzioni degli ispettori. La contestazione sulla prova di evacuazione non dimostra che alcuni docenti fossero altrove; quella sul medico competente non tiene conto che tutti i docenti hanno contratti inferiori alle venti ore settimanali e che il documento di valutazione dei rischi esclude la posizione di videoterminalista. Le restanti censure in materia risultano comunque sanate.

Le contestazioni sulla gestione amministrativa si appuntano sul protocollo, ma non è chiarito quale norma imponesse un registro unico, né è dimostrata l’inattendibilità di quelli separati. L’obbligo di protocollo informatico per le scuole paritarie decorre, per l’art. 7, comma 31-ter, d.l. n. 95/2012, solo dall’anno scolastico 2025/2026.

Sul versante didattico, il numero esiguo di docenti abilitati non è di per sé motivo di revoca, e le posizioni dei docenti con titoli ritenuti inidonei sono state chiarite e documentate senza replica specifica dell’amministrazione. L’impiego di docenti di scuola pubblica è stato sanato con le autorizzazioni acquisite. Lo spezzettamento dell’insegnamento rientra nelle quote di autonomia didattica, mentre le classi articolate trovano base nell’art. 4, comma 2, d.p.r. n. 275/1999. Quanto agli esami integrativi, l’art. 4 d.m. n. 5/2021 è stato annullato dal Consiglio di Stato, e l’art. 5 non vieta di accettare iscrizioni di studenti già ritenuti idonei altrove; il caso è isolato e la revoca sproporzionata. Il ricorso è accolto sul secondo motivo, con assorbimento delle altre censure e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *