Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e termine dilatorio (TAR Lazio n. 1031 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il ricorso è ammissibile solo quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. L’Amministrazione intimata che non dimostri l’avvenuto adempimento dell’obbligazione di pagamento, né alleghi motivi ostativi all’esecuzione, è tenuta a dare esecuzione al titolo. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inottemperanza, ordina l’esecuzione entro un termine definito e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, ponendo a carico dell’Amministrazione il relativo compenso.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 862/2022 del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 settembre 2022 e notificata il 30 settembre 2022. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docente per il servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 27.1.2016 al 30.6.2018, condannando il Ministero al pagamento di € 443,07.

Aveva inoltre dichiarato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per il medesimo periodo, con condanna al pagamento di € 1.295,31, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei al saldo. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione debitrice a fini esecutivi. Decorsi inutilmente il termine per l’impugnazione e quello dilatorio, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo deducendo la violazione degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza. Risulta provato in atti che la sentenza di cui si domanda l’esecuzione è passata in giudicato e che sono decorsi centoventi giorni dalla notifica del titolo. È dunque rispettato il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Il thema decidendum si concentra sull’inerzia dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza offrire alcuna prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione di pagamento sulla stessa incombente. Non ha neppure allegato motivi ostativi all’esecuzione.

L’onere di dimostrare l’esecuzione del titolo grava sull’Amministrazione debitrice. La mancata prova dell’adempimento e l’assenza di allegazioni contrarie fondano l’accoglimento del ricorso. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento a cura di parte, procedendo al pagamento delle somme individuate nella sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempimento viene nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o suo delegato. Questi provvederà entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione attestante l’inutile decorso del primo termine, con spese a carico dell’Amministrazione soccombente.

Sul piano delle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza. Liquida il compenso del commissario in complessivi euro 1.000,00, salvo conguaglio su domanda documentata, e condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio in euro 500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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