Esecuzione del giudicato sul bonus docenti e nomina del Commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 589 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’esecuzione del giudicato amministrativo, esperibile ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione a una pronuncia passata in giudicato. L’obbligo di esecuzione sussiste anche quando il giudicato provenga dal giudice ordinario e abbia ad oggetto prestazioni economiche dovute al dipendente pubblico. Allo scadere del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, l’Amministrazione è costituita in mora e il giudice amministrativo può ordinare l’adempimento, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 435/2024 del 16 maggio 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con tale pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire, tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. 724/1994, in relazione ai contratti stipulati negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023.
La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza con certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma, ha allegato la notifica all’Amministrazione e ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale in materia di esecuzione del giudicato, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. richiamato in epigrafe e la disciplina degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. La mancata contestazione dell’omesso adempimento, da parte di un’Amministrazione neppure costituitasi, ha confermato l’inottemperanza.
Il giudice ha verificato il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era avvenuta in data 16 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione, con conseguente maturazione della mora.
Accertato l’obbligo, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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