L’approvazione Arera del PEF è atto finale dovuto, non mera presa d’atto (Cons. Stato n. 10322 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di approvazione, da parte di Arera, dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie (PEF) si conclude con l’atto finale di approvazione, ai sensi degli artt. 7.8 e 8 della delibera n. 363/2021/R/rif. La delibera che dispone un supplemento istruttorio e prende atto dei parametri e delle valutazioni rimesse all’Ente territorialmente competente ha natura endoprocedimentale e non esaurisce l’obbligo di provvedere. L’interesse azionato con il ricorso avverso il silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo autonomamente impugnabile, e non già quello a un riscontro sulle singole contestazioni dei gestori. La mera comunicazione dell’intenzione di disporre un riesame delle determinazioni tariffarie non esonera dall’obbligo di provvedere, né integra un’ipotesi legale di proroga del termine procedimentale, ormai decorso.

Il Fatto

La società gestrice del servizio di igiene urbana aveva chiesto ad Arera l’approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF relativo a un Comune pugliese, validato dall’ETC regionale con determina del 10 giugno 2024 e trasmesso in pari data all’Autorità. A fronte del silenzio serbato dall’Autorità, la società ha proposto ricorso.

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 3486/2025, ha dichiarato l’illegittimità del silenzio-inadempimento, ha ordinato ad Arera di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 90 giorni e ha nominato, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., un Commissario ad acta. Arera ha appellato, deducendo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità formulata dall’appellata e, in via preliminare, rileva che Arera ha censurato la sentenza solo nella parte relativa al rigetto dell’eccezione di improcedibilità. Sui restanti capi — mancanza di un termine di settore, applicazione del termine di trenta giorni ex art. 2 della legge n. 241/1990, decorrenza dalla trasmissione del PEF validato, tardività della richiesta di chiarimenti, illegittimità del silenzio — si è formato il giudicato.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Arera sostiene che la delibera n. 409/2025/R/rif avrebbe natura decisoria, contenendo una valutazione conclusiva sulle determinazioni dell’Ente d’ambito. La tesi è erronea nel presupposto: l’interesse che sorregge il ricorso avverso il silenzio è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo, non già quello a un riscontro sulle singole contestazioni dei gestori. La riproduzione di taluni profili critici sulla tariffa ha funzione illustrativa e non delimita l’oggetto dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.

La delibera non ha neppure natura definitiva. L’art. 8 della delibera n. 363/2021/R/rif articola l’aggiornamento in tre fasi: predisposizione del PEF da parte del gestore, validazione da parte dell’ETC, verifica di coerenza regolatoria e approvazione da parte dell’Autorità. La verifica, come chiarito da Cons. Stato, sez. IV, n. 9788 del 2024, non è mero controllo formale, ma comporta un intervento attivo sui costi e investe l’equilibrio della gestione. Il punto 2 della delibera non reca una valutazione di coerenza, ma sancisce l’applicazione provvisoria della tariffa dell’ETC fino all’approvazione: la presa d’atto dei parametri è presupposto, non esito, della verifica.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Alla data della nota con cui l’ETC ha comunicato l’intenzione di disporre un riesame, il termine procedimentale era già ampiamente decorso. La nota non ha fatto venir meno l’atto di validazione, né la mera comunicazione dell’opportunità di un riesame esonera dall’obbligo di provvedere o integra una proroga legale. Anche le nuove determine di validazione, di contenuto confermativo, non elidono l’inadempimento: non avviano un nuovo procedimento, ma sostituiscono un atto endoprocedimentale nell’ambito dell’unico procedimento, da concludersi entro 90 giorni. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e del Commissario ad acta; spese compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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