Il silenzio di ARERA sull’approvazione del PEF aggiornato integra inadempimento (Cons. Stato n. 10323 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’Autorità di regolazione di concludere con provvedimento espresso il procedimento di approvazione dell’aggiornamento del piano economico-finanziario, validato dall’ente territorialmente competente, non viene meno per effetto della sopravvenuta adozione di atti endoprocedimentali. La delibera con cui l’Autorità dispone un supplemento istruttorio e prende atto dei parametri dell’ente non costituisce provvedimento conclusivo, ma presupposto della successiva verifica di coerenza regolatoria. La presa d’atto dei valori determinati dall’ente, con applicazione provvisoria della tariffa fino all’approvazione, conferma la natura endoprocedimentale dell’atto. Nemmeno la comunicazione dell’ente circa l’avvio di un riesame in autotutela o la trasmissione di nuovi atti di validazione elidono il silenzio-inadempimento: non integrano ipotesi legali di proroga del termine e non aprono un nuovo procedimento, ma sostituiscono un atto interno all’unico procedimento già avviato.

Il Fatto

La società gestrice del servizio di igiene urbana in alcuni comuni pugliesi agisce avverso il silenzio serbato da ARERA sul procedimento di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del piano economico-finanziario, validato dall’agenzia territoriale regionale con determina e trasmesso in pari data all’Autorità.

Il TAR Lombardia accoglie il ricorso, dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina ad ARERA di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 90 giorni, nominando in caso di ulteriore inadempimento un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.. ARERA appella, deducendo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di improcedibilità dell’appello. L’adozione, nelle more, di nuovi provvedimenti di validazione da parte dell’ente non è idonea, di per sé, a determinare l’improcedibilità: ARERA conserva un interesse attuale e concreto alla riforma della sentenza nella parte in cui ha accertato l’illegittimità del silenzio con riferimento al procedimento di approvazione del precedente atto di validazione.

Il Consiglio rileva poi che l’appello censura la sentenza unicamente nella parte relativa all’eccezione di improcedibilità. Non è stata articolata alcuna specifica doglianza avverso i capi con cui il TAR ha statuito l’assenza nella disciplina di settore di un termine per la conclusione del procedimento, l’applicazione del termine di trenta giorni ex art. 2 della legge n. 241/1990, la decorrenza dalla trasmissione del PEF validato e l’illegittimità del silenzio. Su tali capi si è formato il giudicato.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’interesse che sorregge il ricorso avverso il silenzio è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo e autonomamente impugnabile, non già quello ad un mero riscontro delle contestazioni dei gestori nell’ambito di un iter ancora in corso. La delibera n. 409/2025/R/rif non ha natura definitiva: ai sensi dell’art. 8 della delibera n. 363/2021/R/rif la procedura si conclude con l’atto di approvazione, e il supplemento istruttorio precede la verifica di coerenza regolatoria. La tesi dell’appellante è smentita dal dato letterale, è in contrasto con la disciplina di settore ed è incompatibile con la natura dell’intervento di ARERA, che non è mero controllo formale ma si estende alla verifica dell’equilibrio della gestione, come chiarito da Cons. Stato sez. IV n. 9788 del 2024.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Alla data della nota dell’ente che comunicava la necessità di un riesame, il termine procedimentale risultava già ampiamente decorso. La mera comunicazione dell’opportunità di un riesame non esonera dall’obbligo di provvedere né costituisce ipotesi legale di proroga. Anche le nuove determine di validazione, di contenuto confermativo, non elidono l’inadempimento: non avviano un nuovo procedimento, ma sostituiscono un atto endoprocedimentale nell’ambito dell’unico procedimento già avviato, da concludersi entro il termine di 90 giorni.

L’appello è respinto, con conferma della sentenza e della nomina del Commissario in caso di perdurante inadempimento. Le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità e novità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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