Sbilanciamenti negligenti e metodologia semplificata Arera: legittimo il provvedimento prescrittivo (Cons. Stato n. 10324 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la metodologia semplificata con cui Arera, in ottemperanza a un giudicato di annullamento, ridetermina gli importi dovuti dagli utenti del dispacciamento per strategie di programmazione non diligenti. L’uso del segno reale per accertare lo stato effettivo del sistema e la valorizzazione zonale degli sbilanciamenti costituiscono criteri tecnici espressione della discrezionalità del regolatore, la cui ragionevolezza è già stata positivamente vagliata. Il meccanismo, configurato a vantaggio degli operatori, non viola il principio di legalità né quello di irretroattività, poiché il potere prescrittivo ex art. 2, comma 20, lett. d), legge n. 481/1995 impone la restituzione del beneficio indebito conseguito. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’operatore esclude la violazione del principio della parità delle armi.
Il Fatto
Un trader del settore elettrico era stato destinatario di un provvedimento prescrittivo adottato dall’Autorità per strategie di programmazione non diligenti nel servizio di dispacciamento. Il Consiglio di Stato, con una precedente pronuncia di annullamento, aveva censurato l’omessa valorizzazione dell’effetto indiretto degli sbilanciamenti sull’uplift. In ottemperanza, Arera ha adottato una nuova delibera prescrittiva, rideterminando le modalità di valorizzazione e quantificando gli importi dovuti.
La società ha dapprima esperito l’azione di nullità avverso il nuovo provvedimento, respinta con riassunzione della domanda di annullamento davanti al giudice di primo grado. Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso richiamando precedenti conformi. Propone appello la società, dolendosi dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva l’infondatezza dell’appello, richiamando l’orientamento già espresso dalla Sezione su censure di tenore analogo proposte da altri operatori destinatari di delibere adottate in ottemperanza ai medesimi giudicati. L’identità della fattispecie e dei motivi giustifica la conferma delle conclusioni raggiunte in quelle sedi.
Quanto alla metodologia semplificata, essa soddisfa i criteri direttivi fissati dal giudicato e si pone in coerenza con la logica condizionalistica. Arera ha riconosciuto il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema: gli sbilanciamenti “in fase” sono stati valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima, quelli “in controfase” sono stati considerati sempre benefici e valorizzati al maggiore tra il prezzo MGP e la media dei prezzi del mercato di bilanciamento. Il meccanismo è quindi configurato a vantaggio degli operatori.
Sull’uso del segno reale, il Collegio ribadisce che costituisce l’unica modalità per determinare in concreto lo stato effettivo del sistema, accertando se lo sbilanciamento aggregato zonale fosse positivo o negativo. Quanto alla contestata applicazione “ora per allora”, la circostanza che l’Autorità intervenga successivamente al verificarsi degli sbilanciamenti comporta inevitabilmente che l’incidenza sul sistema venga appurata in via postuma.
Nel respingere le censure tecniche, la Corte richiama la qualificazione degli sbilanciamenti come illeciti, in quanto reazioni non coordinate con il gestore di rete e non fungibili con le risorse del mercato dei servizi di dispacciamento. La valorizzazione zonale rispecchia l’assenza, anche nel 2016, di una programmazione nodale delle immissioni e dei prelievi, come confermato dal regolamento europeo richiamato.
Sui profili di asserito contrasto con la CEDU, avanzati solo in memoria, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per violazione del divieto di nova. Nel merito, il segno reale non è una metodologia legislativa ma un criterio tecnico discrezionale; il potere prescrittivo ex art. 2, comma 20, lett. d), legge n. 481/1995 esclude alcun effetto sorpresa. L’appellante non ha fornito prova del pregiudizio subito, con conseguente reiezione anche dell’istanza istruttoria. Le spese sono compensate per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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