Quesiti a risposta multipla e unicità della soluzione esatta nei concorsi pubblici (TAR Lazio n. 13327 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive basate su quiz a risposta multipla, la discrezionalità dell’amministrazione nella formulazione dei quesiti è sindacabile solo nei limiti esterni della manifesta illogicità e irragionevolezza, ovvero dell’inosservanza del limite oggettivo del programma d’esame. Quanto alle risposte, una sola deve essere quella oggettivamente esatta, essendo preclusa ogni interpretazione soggettiva della Commissione. Il quesito è legittimo quando la domanda individua con precisione la platea dei soggetti di riferimento, escludendo coloro che non sono tenuti all’adempimento oggetto della verifica. La disciplina del pagamento rateizzato non attiene alla fase della liquidazione periodica dell’imposta e non rende ambigua la risposta corretta.
Il Fatto
La ricorrente, candidata alla selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di funzionari per attività tributaria, impugnava il provvedimento che le attribuiva il punteggio di 20,65, insufficiente per l’ammissione alla graduatoria regionale. La candidata lamentava l’erronea formulazione del quesito n. 61, che riteneva ambiguo e privo di una risposta univoca, non avendo risposto al test. Con successivi motivi aggiunti, impugnava la graduatoria finale degli idonei e dei vincitori per invalidità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso le eccezioni in rito: il ricorso introduttivo, diretto contro il provvedimento di esclusione, non richiedeva la notifica a controinteressati, assenti in tale fase; i motivi aggiunti risultavano ritualmente notificati. Quanto alla prova di resistenza, il Collegio ha rilevato che, a seguito di decisioni del TAR, l’Agenzia ha soppresso la clausola c.d. “taglia-idonei”, sicché la candidata avrebbe interesse all’assegnazione del punteggio aggiuntivo per raggiungere la soglia di sufficienza di 21/30 prevista dal bando.
Nel merito, il giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle prove basate su quiz a risposta multipla, è imprescindibile che l’opzione valida sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico.
Applicando tale principio al quesito n. 61, concernente la periodicità della liquidazione dell’IVA, il Collegio ha ritenuto che la domanda facesse testualmente riferimento ai soggetti passivi tenuti alla liquidazione periodica, escludendo i contribuenti in regime forfettario. Per tali soggetti, le uniche periodicità sono quella mensile e trimestrale, come previsto dall’art. 18 del d.lgs. n. 241/1997 e dall’art. 7 del d.P.R. n. 542/1999.
La Corte ha giudicato inconferente il richiamo della ricorrente al pagamento rateizzato ex art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, attenendo tale disciplina alla fase dei controlli successiva alla liquidazione e non alla periodicità del versamento. Il quesito risultava quindi legittimo e il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.
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Nota della Redazione
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