Revoca nulla osta e asseverazione sopravvenuta richiedono prova concreta del rapporto (TAR Lazio n. 2356 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, il requisito economico del datore di lavoro non può essere accertato sulla sola presenza o assenza dell’asseverazione di cui all’art. 1 legge n. 12/1979. Ove il D.L. n. 73/2022 sia entrato in vigore dopo la presentazione della domanda, l’asseverazione è dovuta solo al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell’art. 44, comma 3, D.L. n. 73/2022. L’amministrazione deve valutare il presupposto in concreto, non limitandosi all’utile di impresa ma considerando anche il fatturato, la regolarità contributiva e gli altri elementi richiamati dall’art. 9 D.M. 27.5.2020. La revoca adottata a distanza di tempo, quando il rapporto si sia effettivamente svolto, impone di verificare il rilascio del permesso per attesa occupazione in ossequio ai principi di buona fede e dell’affidamento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato ed era entrato in Italia. La Prefettura, con decreto del 12.2.2025, ha revocato il nulla osta e rigettato la domanda di autorizzazione, rilevando la mancata allegazione dell’asseverazione richiesta per la prova del requisito economico del datore.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo che il requisito era dimostrato in concreto dall’assunzione e dal regolare rapporto di lavoro intercorso, che l’asseverazione non era dovuta per le domande anteriori all’entrata in vigore del D.L. n. 73/2022 e che la revoca tardiva ledeva l’affidamento. La misura cautelare, respinta in primo grado, era stata accolta in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla successione delle norme nel tempo. Poiché il D.L. n. 73/2022 è entrato in vigore dopo la presentazione dell’istanza, trova applicazione l’art. 44, comma 3, che impone l’asseverazione solo in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno. La contestazione formale della Prefettura risulta quindi erronea.
Il Tribunale valorizza poi la prova del rapporto di lavoro concretamente svoltosi per diversi mesi. Tale circostanza non è neutra ai fini della dimostrazione della capacità economica del datore. L’atto impugnato, invece, si è limitato a prendere atto dell’assenza dell’asseverazione senza ulteriori verifiche, neppure tramite consultazione delle banche dati.
La Corte esclude che la memoria difensiva possa integrare la motivazione: si tratta di motivazione postuma, per di più fondata sul solo utile di impresa. Richiamando la circolare INL n. 3 del 5.7.2022 e l’art. 9 D.M. 27.5.2020, il Collegio osserva che il parametro non è esclusivo e che rilevano in alternativa il fatturato, il numero di dipendenti, il tipo di attività e la regolarità contributiva, come già affermato dal TAR Lazio, sez. I ter, sent. n. 10583/2025.
Infine, l’intervallo temporale tra ingresso e revoca e la cessazione del rapporto impongono di valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in applicazione dei principi di buona fede e dell’affidamento che vincolano l’azione amministrativa. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, salve le ulteriori valutazioni della Prefettura.
Nota della Redazione
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