Porto d’armi, precedenti penali e riesame dell’affidabilità del titolare (TAR Calabria n. 1032 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, la regola generale è il divieto di detenzione delle armi: il titolo di polizia ha natura eccezionale e concessoria e l’art. 43 del T.U.L.P.S. attribuisce al Questore un potere ampiamente discrezionale di valutazione prognostica sull’affidabilità del richiedente. Il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile è legittimo quando si fonda su precedenti penali e di polizia, anche non specificamente connessi all’uso delle armi e anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento sia razionale e congruamente motivato. L’affidamento del titolare non è tutelabile: l’Amministrazione può riesaminare funditus la domanda e discostarsi dai precedenti rinnovi, esprimendo una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti. Prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità rispetto a quello del privato al possesso dell’arma.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare da lungo tempo di licenza di porto di fucile per uso caccia, impugnava davanti al TAR Calabria il provvedimento con cui la Questura di Cosenza aveva respinto la sua richiesta di rinnovo. Il diniego si fondava sulla sussistenza di precedenti penali e di polizia e sulla conseguente assenza dei requisiti morali e di sicurezza richiesti per le autorizzazioni di polizia.

In particolare, l’interessato era stato condannato per il reato di ingiuria, mentre per le minacce era stato assolto perché il fatto non sussiste; in un distinto procedimento era stato condannato in primo grado per omissione di referto e favoreggiamento personale, con declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione in appello. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 11 e dell’art. 43 del R.D. n. 773/1931 e dell’art. 9 della legge n. 110/1975, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, lamentando che l’Amministrazione non avesse valutato la complessiva personalità e la non gravità delle imputazioni, avulse dal contesto delle armi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il potere dell’Autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità, essendo demandata alla stessa la formulazione di un giudizio prognostico in ordine alla possibilità di abuso delle armi. Tale giudizio va esercitato in funzione della condotta e dell’affidamento che il soggetto può dare, tenuto conto del prevalente interesse alla tutela dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini.

Il rischio di abuso va considerato nella sua più ampia accezione: qualsiasi comportamento sintomatico di una mancanza di affidabilità, anche indiretta, può costituire indizio idoneo a fondare il convincimento dell’Amministrazione. I provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti richiesti, rientrando nella discrezionalità amministrativa la valutazione di singoli episodi, anche privi di rilevanza penale.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR ritiene il diniego adeguatamente motivato. L’Amministrazione ha ragionevolmente concluso per l’impossibilità di formulare un giudizio prognostico di completa affidabilità, stigmatizzando il comportamento del ricorrente, condannato per ingiuria e, in primo grado, per i reati poi estinti per prescrizione. La motivazione fa perno sulla validità dell’impianto accusatorio della sentenza di primo grado, non scalfito dalla declaratoria di prescrizione, dalla quale emerge una personalità non rassicurante.

Il Collegio respinge la prospettazione dell’affidamento fondata sui precedenti rinnovi e sulla risalenza dei fatti: l’essere stato titolare di porto d’armi non fa nascere alcuna aspettativa, poiché ogni volta che esamina un’istanza di rinnovo la Questura esprime una valutazione attuale degli interessi coinvolti. L’Amministrazione non è vincolata dalle proprie pregresse decisioni e ha il potere di riesaminare funditus la domanda. La licenza può essere negata anche in assenza di condanna per reati specifici, valorizzando fatti e vicende personali non rilevanti penalmente, e il provvedimento ha natura cautelare, non sanzionatoria. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *