Sanatoria edilizia tardiva e inefficacia temporanea dell’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 1032 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 rende inefficace l’ordine di demolizione solo ad tempus, fino alla definizione dell’istanza. Formatosi il silenzio-rigetto, il proprietario che ha lasciato decorrere inutilmente il termine per demolire perde ogni titolo di legittimazione sul bene e non può proporre una nuova istanza di sanatoria. La successiva domanda è inammissibile e non attiva il meccanismo acquisitivo di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Sul piano probatorio, l’onere di dimostrare la preesistenza dell’opera rispetto al 1967 grava su chi la allega, senza che la vetustà dei materiali o la mancata opposizione comunale integrino un principio di prova.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza del TAR Basilicata che ha parzialmente accolto il suo ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. 71/2021 del Responsabile dell’Ufficio Edilizia comunale. Il provvedimento ingiungeva la rimozione di abusi edilizi realizzati su terreni tutelati paesaggisticamente: un muro di sostegno, terrazzamenti e due fabbricati.

Il TAR aveva accolto il secondo motivo, relativo alla pendenza di una precedente domanda di sanatoria sul manufatto n. 4, respingendo gli altri tre. Avverso tale reiezione parziale propone appello il ricorrente di primo grado, lamentando violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Il Comune si è costituito, resistendo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di rinvio, formulata per la possibile sopravvenienza di un provvedimento favorevole di sanatoria. Il Comune vi si è opposto richiamando la tardività della seconda istanza, depositata oltre il termine a fronte dell’ordinanza ricevuta. Il Consiglio di Stato ritiene l’istanza non accoglibile, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023: il proprietario che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire non è più legittimato a presentare l’istanza ex art. 36, comma 1, avendo perduto ogni titolo sul bene.

Nel merito, l’appello è infondato. La prima istanza di sanatoria, presentata tempestivamente, è stata ritirata e sostituita da una nuova domanda su richiesta del Comune, in quanto priva dei pareri di altri Enti, insistendo le opere in area vincolata. Il Collegio ribadisce l’orientamento consolidato: la domanda di sanatoria priva di efficacia l’ordine di demolizione solo ad tempus, fino alla definizione. Delle tre istanze proposte, una è stata rinunciata e sulle altre due si è formato il silenzio-rigetto.

Sotto il profilo sostanziale, l’appellante non fornisce un principio di prova convincente sulla ragionevole preesistenza dell’opera al 1967. Egli si limita a confutare l’efficacia probante della documentazione aerofotogrammetrica esibita dal Comune, offuscata dalla vegetazione, ma non offre alcun elemento oggettivo sull’epoca di realizzazione. Su di lui incombe tale onere per costante giurisprudenza.

Non assumono valore decisivo né la vetustà di materiali e tecniche costruttive, non idonea a far presumere l’esistenza dell’opera prima della metà degli anni ’60, né la mancata opposizione comunale a lavori di ordinaria manutenzione nel febbraio 2000, fondata sulla presupposta conformità edilizia. Ciò rende non dirimenti le censure su pareri e nulla osta, incentrate sull’incerto momento di nascita dei vincoli paesaggistico e idrogeologico.

L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado, divenuta definitiva anche nella parte favorevole all’appellante. La complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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