Revoca del patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza della domanda (Cons. Stato n. 10332 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è conseguenza automatica, ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. L’ordinamento assicura i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande manifestamente infondate, sicché la previsione della revoca è pienamente compatibile sul piano costituzionale, spettando al giudice di merito stabilire se la manifesta infondatezza sussista. Il giudice che definisce il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa secondo il criterio della soccombenza virtuale, apprezzata con sommaria delibazione del merito. Tale valutazione, se motivata, sorregge la revoca del beneficio.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale aveva chiesto alla competente Commissione l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per impugnare dinanzi al TAR Lombardia un provvedimento comunale di esclusione da una procedura. La Commissione aveva accolto l’istanza con decreto e il ricorso era stato iscritto a ruolo.
Nella fase cautelare il TAR rigettava la domanda, rilevando che il provvedimento di esclusione era sorretto da ampia motivazione e che l’avviso comunale riguardava un servizio sperimentale di car pooling e non di ride sharing. Definendo il merito, il TAR dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensava le spese della fase di merito e revocava il decreto di ammissione al beneficio, respingendo l’istanza per la manifesta infondatezza della pretesa. Il ricorrente ha impugnato esclusivamente il capo relativo alla revoca.
La Motivazione della Corte
L’appellante sosteneva che il TAR avesse revocato il beneficio rifacendosi alle motivazioni dell’ordinanza cautelare, senza analisi del merito, e che avesse esercitato il potere di revoca fuori dai casi di legge, non avendo evidenziato mala fede o colpa grave.
Il Consiglio di Stato richiama il quadro normativo: la revoca è conseguenza automatica, ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, come affermato da Cassazione civile sez. I, 16 aprile 2020, n. 7869. La garanzia costituzionale dell’accesso alla giustizia non copre le domande manifestamente infondate, sicché la revoca è compatibile con il dettato costituzionale; la valutazione spetta al giudice di merito, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2024 n. 1679, che a sua volta richiama Cassazione civile sez. I, 3 marzo 2020, n. 5856.
Nel caso concreto il TAR, definendo il giudizio con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, si è pronunciato sulla fondatezza della pretesa secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo ove la declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato con sommaria delibazione del merito.
Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza impugnata contiene una chiara motivazione sulla manifesta infondatezza nel merito del ricorso, motivazione che sorregge la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio. L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con conferma della sentenza del TAR Lombardia n. 1751/2023 e nulla per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.