Collocamento mirato familiari vittima del dovere richiede inabilità permanente del dante causa (Cons. Stato n. 10330 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato dei coniugi e dei figli della vittima del dovere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 333/2000 e dell’art. 34, comma 1, legge n. 3/2003, ha natura sostitutiva e presuppone che il dante causa presenti due requisiti soggettivi — lo status di vittima del dovere e l’inabilità permanente al servizio — e un requisito oggettivo, ossia la mancata fruizione di atti di avviamento obbligatorio. L’interpretazione che ne amplia la platea dei beneficiari è esclusa dal dato letterale e dalla ratio legis, ex art. 12 delle preleggi, trattandosi di deroga al principio del concorso pubblico sancito dall’art. 97, comma 3, Cost. L’annullamento d’ufficio dell’iscrizione illegittima è doveroso e non richiede specifica motivazione sull’interesse pubblico, che è in re ipsa, perché l’atto vincolato nel contenuto non può che essere ritirato a tutela della legalità e dell’eguaglianza, ex artt. 3 e 4 Cost.

Il Fatto

L’appellante era stata iscritta nel 2019, dall’Ufficio di Collocamento provinciale, nella lista del collocamento mirato di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999, in quanto figlia di una persona riconosciuta vittima del dovere. La Regione, con delibera in autotutela, aveva poi disposto la cancellazione dell’iscrizione, rilevando che la madre dell’interessata era titolare del solo status di vittima del dovere ma non dell’inabilità permanente al servizio.

Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso, ritenendo l’interesse pubblico all’autotutela in re ipsa e corretta l’interpretazione della normativa. L’appellante ha impugnato la sentenza deducendo il difetto di motivazione sull’autotutela e l’erronea lettura delle norme, sostenendo che fosse sufficiente lo status di figlia di vittima del dovere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dalla Regione. L’eccezione è respinta: la contestazione dei requisiti per l’iscrizione attiene al merito della controversia, poiché l’appellante ha impugnato proprio quel presupposto. La Corte richiama l’ordine logico di esame delle questioni, con priorità delle pregiudiziali di rito, sulla scorta di Cons. Stato, ad. plen., n. 4/2011 e n. 5/2015.

Nel merito, i motivi sono infondati. L’interpretazione posta a base della delibera è l’unica possibile. L’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 333/2000 consente l’iscrizione ai coniugi e ai figli solo in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale; l’art. 34, comma 1, legge n. 3/2003 estende le disposizioni ai familiari del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio. Da qui il duplice requisito soggettivo in capo al dante causa.

La Corte precisa che l’avviamento dei congiunti opera in via sostitutiva per la perdita della capacità lavorativa della vittima, non avviata obbligatoriamente al lavoro ovvero deceduta. Pertanto il beneficio non spetta a chi non presenti entrambi i requisiti. Irrilevante è che tale lettura sia stata ribadita da una circolare ministeriale, poiché essa si desume claris verbis dal tenore delle norme e dalla ratio legis, ex art. 12 delle preleggi.

Quanto all’autotutela, l’interesse pubblico è in re ipsa, perché l’attività amministrativa è vincolata nel contenuto e l’iscrizione illegittima genera una preferenza nell’assunzione, anche presso datori pubblici, con indebita erogazione di retribuzioni. Il Collegio richiama C.G.A.R.S. n. 229/2014. La deroga al concorso pubblico, ex art. 97, comma 3, Cost., non tollera interpretazione estensiva: altrimenti si creerebbe un privilegio in contrasto con gli artt. 3 e 4 Cost. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *