Ottemperanza per il giudicato sul bonus docenti: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Puglia n. 51 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. L’azione è limitata alla stretta esecuzione del giudicato, senza possibilità di estendere la cognizione a domande ulteriori. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione e per i suoi funzionari, il cui inadempimento legittima la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. L’azione esecutiva nei confronti della PA debitrice di somme è ammissibile solo dopo l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro la sentenza n. 227/2025 che accertava il suo diritto al beneficio economico di 500,00 euro annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarle l’importo sulla Carta elettronica del docente, vedeva l’Amministrazione rimanere inerte.
Una volta passata in giudicato la pronuncia e notificato il titolo esecutivo, non essendo stato corrisposto quanto dovuto, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza chiedendo l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia premette che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che ammette il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il Collegio precisa che tale giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, esulando dal suo ambito la cognizione di ogni altra domanda, ed è esperibile a prescindere dalle disposizioni sull’esecuzione civile, per la diversità ontologica delle due azioni.
Il giudice verifica la regolarità dell’azione, riscontrando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito e la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. La sentenza da ottemperare, infatti, era stata notificata al Ministero munita di formula esecutiva e aveva comprovata efficacia di cosa giudicata, come da certificazione della cancelleria.
L’Amministrazione, pur costituendosi, non ha contestato l’inadempimento. Il Collegio rileva che l’esecuzione dell’ordine del giudice rappresenta un inderogabile dovere d’ufficio per la PA e i suoi funzionari, sicché il ricorso deve essere accolto. Il Ministero è condannato a dare completa esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR nomina fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni. Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non sarà liquidato alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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