Sopravvenuta carenza di interesse dopo il pagamento ridotto del 25% (TAR Lazio n. 9365 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Nei giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere opera, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, solo all’esito dell’accertamento del versamento effettuato dalle Regioni con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del tribunale. In difetto di tali adempimenti comunicativi, la dichiarazione del versamento da parte del ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le amministrazioni statali e regionali avevano definito i tetti di spesa regionali per i dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario tramite il meccanismo del cosiddetto payback. La ricorrente contestava sia la legittimità delle norme primarie che i vizi propri dei provvedimenti applicativi.

Nel corso del giudizio, il legislatore interveniva con l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, prevedendo che gli obblighi di ripiano potessero essere assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ricorrente, con memoria del 26 febbraio 2026, dichiarava di aver effettuato tale versamento e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che la novella di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 subordina la declaratoria di cessazione della materia del contendere a un preciso meccanismo procedurale: le Regioni e le Province autonome, decorso il termine di trenta giorni, devono accertare l’avvenuto versamento dell’importo ridotto con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio.

Nella fattispecie, tali adempimenti comunicativi non risultano posti in essere dalla Regione intimata. Difettando l’accertamento formale richiesto dalla norma, la dichiarazione del versamento effettuata dalla parte ricorrente non può condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ex lege, ma determina piuttosto l’improcedibilità del ricorso per palese sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, come già segnalato dal Presidente alla camera di consiglio.

Il Collegio ritiene quindi di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, assorbendo ogni altra valutazione nel merito. L’esito in rito e la complessità della materia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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