Inquinamento acustico: preesistenza dell’impianto industriale e oneri di mitigazione (Cons. Stato n. 10334 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di inquinamento acustico, le misure di mitigazione necessarie a ricondurre a norma i differenziali di rumorosità tra zone confinanti non possono essere poste a carico dell’impianto industriale che preesiste alla modifica dell’assetto urbanistico dell’area limitrofa ed alla realizzazione su quest’ultima dell’edificio residenziale. La disciplina applicabile è quella vigente al momento della realizzazione dell’impianto, da individuarsi nell’art. 7 della L.P. n. 66/1978, che impone al pianificatore di considerare i prevedibili effetti dell’inquinamento acustico nella redazione degli strumenti urbanistici. La normativa sopravvenuta — art. 6 della L.P. n. 20/2012 e legge n. 447/1995 — non è invocabile per trasferire sull’operatore un onere di risanamento che trova la propria origine nella difettosa pianificazione. Le opere di mitigazione, avendo natura di opere di urbanizzazione, restano estranee al rapporto tra Autorità e gestore dell’impianto e vanno definite in separata sede.

Il Fatto

La società appellata gestisce uno stabilimento industriale realizzato in area classificata «zona mista per insediamenti produttivi», confinante con un comparto che dal 1995 è stato destinato a zona residenziale. A seguito di misurazioni effettuate nel 2021 all’interno di un fabbricato residenziale edificato nel 2005 dall’Istituto per l’Edilizia Sociale, la Provincia autonoma ha adottato una serie di ordinanze con cui ha imposto alla società di limitare le attività rumorose al periodo diurno e di attuare un piano di bonifica acustica, riportando i livelli entro i limiti della zona produttiva e di quella residenziale.

Il T.R.G.A. di Bolzano, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato inammissibile e poi improcedibile l’impugnazione delle prime due ordinanze e ha annullato la terza nella parte in cui imponeva il rispetto dei valori limite della zona residenziale. Il Comune, rimasto estraneo al primo grado, ha proposto appello; la Provincia ha proposto appello incidentale, sostenendo la contrarietà della decisione alla L.P. n. 20/2012 e la necessità di porre gli oneri di risanamento a carico della società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cronologia degli assentimenti e delle varianti. La costruzione dello stabilimento è assentita con concessione edilizia n. 127/1984; l’area è assegnata nel 1985 e il certificato di agibilità risale al 1° settembre 1994. La destinazione residenziale del comparto confinante è impressa con delibera consiliare n. 310 del 25 giugno 1992, modificata nel 1993 e nel 1994, e resa definitiva con delibera della giunta provinciale n. 1650 del 3 aprile 1995. L’edificio residenziale è realizzato nel 2005. Ne deriva che l’impianto preesiste non solo all’edificazione, ma anche alla definitiva approvazione della variante: il dedotto travisamento dei fatti è insussistente.

Quanto al secondo motivo, il Comune sostiene che gli oneri di contenimento del rumore dovessero gravare sulla società ex art. 15, comma 1, della L.P. n. 20/2012, non essendo previsti, all’epoca, valori di discostamento tra zone. La Corte ritiene il motivo infondato: non è provato che l’aumento della produzione abbia determinato un corrispondente aumento di rumore, essendo i macchinari rimasti invariati quanto a numero e orario di esercizio e parte della produzione localizzata altrove.

La norma applicabile ratione temporis è quindi l’art. 7 della L.P. n. 66/1978, che già imponeva di considerare i prevedibili effetti dell’inquinamento acustico nella redazione degli strumenti urbanistici. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui le scelte di zonizzazione acustica non possono sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, ma devono tener conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio.

Il terzo motivo, che addebita all’Istituto la mancata predisposizione delle misure in sede di costruzione dell’edificio, è dichiarato estraneo al giudizio, avente ad oggetto i provvedimenti provinciali. La Corte conferma l’illegittimità dell’obbligo imposto alla società di rispettare i valori limite della classe acustica II, propri dell’attigua area residenziale inesistente al momento dell’insediamento. Le misure di mitigazione, aventi natura di opere di urbanizzazione, non possono essere poste a carico della società e vanno definite in separata sede, sotto il profilo edilizio. Gli appelli principale e incidentale sono quindi respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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