Esclusa la competenza del gestore idrico per guasti a monte del punto di consegna (TAR Calabria n. 1610 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di controinteressato nel giudizio amministrativo richiede la compresenza di un elemento formale – l’indicazione nominativa nel provvedimento o l’agevole individuabilità – e di un elemento sostanziale, ossia la titolarità di un interesse giuridicamente qualificato e contrario a quello del ricorrente. In materia di servizio idrico integrato, il gestore è tenuto alla manutenzione della sola pubblica fognatura, con esclusione delle condotte di allacciamento poste nelle aree interne ai fabbricati, anche di proprietà pubblica. L’accertamento del punto di consegna del servizio fognario è dirimente per individuare il soggetto obbligato all’intervento, a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’area interessata.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Petilia Policastro aveva adottato un’ordinanza contingibile e urgente con cui ordinava alla società ricorrente, quale gestore del servizio idrico integrato, di eseguire i lavori di sistemazione della rete fognaria o di spurgo del pozzetto intasato per eliminare lo sversamento di liquami sulla pubblica via. La società aveva impugnato il provvedimento, deducendo che la fuoriuscita proveniva da un allaccio fognario condominiale interno a un immobile di proprietà dell’Aterp, estraneo ai propri doveri manutentivi.
Nel corso del giudizio, il Collegio aveva disposto una verificazione per accertare la collocazione del tratto fognario rispetto al punto di consegna del servizio. La relazione depositata aveva concluso che il pozzetto interessato dallo sversamento era parte dell’allacciamento privato, trovandosi a monte del punto di consegna della pubblica fognatura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica all’Aterp, qualificata dal Comune come controinteressato. Richiamando l’orientamento consolidato, il Collegio ha escluso la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 41, co. 2, c.p.a.: l’Aterp non era indicata nel provvedimento né agevolmente individuabile, e difettava l’elemento sostanziale, potendo vantare al più un interesse di mero fatto alla conservazione dell’atto.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso valorizzando la definizione regolamentare di pubblica fognatura, dalla quale sono escluse le condotte di allacciamento nelle aree interne ai fabbricati, anche di proprietà pubblica, e quella di impianto idrico interno, posto tra il punto di consegna e l’utenza, con manutenzione a carico dell’utente finale. La Corte ha precisato come la soluzione della controversia dipendesse esclusivamente dalla collocazione fisica del tratto fognario rispetto al punto di consegna.
Il verificatore, distinguendo tra condotte principali e secondarie afferenti alla pubblica fognatura e allacciamenti privati, aveva individuato il pozzetto come parte di questi ultimi, escludendone la competenza gestionale del gestore. Contro tali conclusioni il Comune aveva proposto rilievi con memoria del 12 maggio 2026, contestando l’individuazione del punto di consegna.
Il Tribunale ha disatteso tali contestazioni richiamando la giurisprudenza secondo cui le risultanze della verificazione sono sottoposte al prudente apprezzamento del giudice e possono essere superate solo in presenza di una manifesta erroneità ictu oculi, nel caso di specie insussistente. Le conclusioni dell’ausiliario sono state fatte proprie dal Collegio per l’accuratezza e la completezza dell’indagine svolta.
Ha accolto pertanto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata e compensando le spese di lite, con onere delle spese di verificazione a carico dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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