Cessazione della materia del contendere e spese di lite nel giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 13713 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza postula che la sopravvenuta attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, sicché non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito. Il giudice, pur dichiarando cessata la materia del contendere, deve regolare le spese di lite sulla base del criterio della soccombenza virtuale, apprezzando l’astratta fondatezza della domanda originaria. Ove il soddisfacimento del credito sia avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, l’esito della valutazione virtuale è positivo e le spese seguono la soccombenza, con possibilità di parziale compensazione in ragione dell’esecuzione intervenuta a seguito della proposizione del ricorso.
Il Fatto
La parte ricorrente, avvocato antistatario, proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite. Nel corso del giudizio, parte ricorrente depositava dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiamando il principio per cui essa opera quando l’attività amministrativa sopravvenuta risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, senza che residui alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento. Nel caso di specie, l’esito positivo di tale valutazione è stato desunto dalla circostanza che il soddisfacimento del credito è avvenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Pertanto, il Tribunale ha disposto la parziale compensazione delle spese di lite, in ragione dell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso, condannando il Ministero al pagamento della residua somma in favore della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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