Silenzio della p.a. e istanza di autotutela su prescrizione viabilistica definitiva (TAR Veneto n. 753 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., presuppone un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, il cui referente sostanziale è l’art. 2 della legge n. 241 del 1990. Tale obbligo sussiste solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza di parte o debba essere iniziato d’ufficio. Non è quindi esperibile il rito del silenzio per sollecitare l’esercizio di poteri di secondo grado, rimessi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione. L’istanza volta a ottenere la revisione e l’annullamento in autotutela di una prescrizione contenuta in un provvedimento definitivo non genera alcun obbligo di provvedere. Il silenzio serbato non integra silenzio-inadempimento, ma mero silenzio non significativo, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un punto vendita destinato a media struttura commerciale, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da più amministrazioni in ordine a un’istanza trasmessa il 14 ottobre 2024. Con tale istanza chiedeva che ciascuna amministrazione, per quanto di competenza, si adoperasse affinché fosse rivista e annullata la condizione particolare recante l’obbligo di svolta a destra per chi esce dall’area commerciale e si immette nella SP 248, inserita nell’atto unico 2023/E7/0225 del 27 luglio 2023.
La ricorrente deduceva l’illegittimità dell’inerzia, sostenendo la doverosità del riesame in autotutela e la necessità di porre rimedio a una dedotta violazione dell’art. 26, comma 3, cod. strada e a una situazione discriminatoria. Si costituiva la sola amministrazione comunale ove insiste il fabbricato, eccependo l’inammissibilità del ricorso per natura meramente sollecitatoria dell’istanza e per l’inoppugnabilità del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che l’azione avverso il silenzio esige un obbligo giuridico di provvedere, il cui fondamento sostanziale risiede nell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. Il rito speciale non può pertanto essere impiegato per l’esercizio di poteri facoltativi o di secondo grado, né per conseguire surrettiziamente il riesame di atti consolidati. Il giudice richiama in proposito un indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, tra cui T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, n. 70 del 2023, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 3064 del 2023, T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 874 del 2023 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, n. 9438 del 2023.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che l’istanza del 14 ottobre 2024 era diretta univocamente a provocare un intervento di riesame e di rimozione, in autotutela, di una prescrizione già contenuta nell’atto unico del 27 luglio 2023, ritualmente notificato e recante l’indicazione dei rimedi impugnatori. La stessa ricorrente aveva qualificato l’iniziativa come istanza di annullamento di una condizione particolare, prospettando non l’avvio di un nuovo procedimento doveroso, ma la riapertura di un iter già definito.
Non rileva la diversa costruzione argomentativa con cui la ricorrente ha distinto la posizione dell’amministrazione comunale ove insiste il fabbricato da quella del SUAP e della società strumentale. Ciò che conta è l’effetto giuridico concretamente sollecitato, identico per tutte le amministrazioni intimate: la revisione e l’annullamento di una specifica condizione dell’atto conclusivo già adottato. Neppure per gli altri enti la domanda attivava un procedimento destinato a concludersi con una determinazione espressa, risolvendosi al più in una sollecitazione a riconsiderare in via di secondo grado un assetto provvedimentale perfezionato.
Le censure relative alla pretesa violazione dell’art. 26, comma 3, cod. strada, alla mancanza del nulla osta, al contrasto tra elaborati progettuali e pareri e alla dedotta disparità di trattamento investono direttamente la legittimità e l’opportunità della condizione inserita nell’atto unico e avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione, non con il diverso strumento dell’azione avverso il silenzio. Diversamente opinando, il rito verrebbe trasformato in un mezzo di recupero dei termini decadenziali spirati.
Il Collegio conclude che l’amministrazione, di fronte a una diffida a rivedere e annullare una prescrizione ormai efficace, non è tenuta ad avviare un procedimento di riesame, poiché il potere di autotutela decisoria resta officioso e ampiamente discrezionale. Il silenzio serbato integra dunque mero silenzio non significativo, inidoneo a fondare l’azione proposta. Resta assorbita l’eccezione sulla tardività dell’istanza rispetto al termine dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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