Offerta economica superiore alla base d’asta e inammissibilità dell’esclusione (TAR Calabria n. 1034 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. f), d.lgs. n. 36/2023, l’offerta economica che superi l’importo posto a base di gara, anche quando l’eccedenza derivi dall’indicazione di un costo della manodopera superiore a quello stimato dalla stazione appaltante. Ai fini della verifica di conformità assume rilievo esclusivo il documento di offerta economica recante il valore complessivo offerto, mentre i documenti riepilogativi dei ribassi costituiscono elementi accessori e non idonei a determinare il parametro di raffronto con la base d’asta. La stazione appaltante non può ricalcolare le offerte in sede di verifica per superare incongruenze tra i documenti, introducendo un criterio interpretativo disancorato dalla lex specialis. La mancata esclusione dell’operatore che ha presentato offerta eccedente integra violazione della legge di gara e determina l’annullamento dell’aggiudicazione, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

Il Fatto

Il Ministero dell’Interno indiceva una gara per il servizio di ristorazione a basso impatto ambientale presso le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, suddivisa in diciannove lotti. Per il lotto Calabria l’importo complessivo a base di gara ammontava a euro 2.961.443,00, comprensivo della quota soggetta a ribasso, del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza da interferenze. All’esito della selezione risultava aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di imprese.

La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, deducendo il superamento della base d’asta da parte dell’offerta economica della prima graduata e diverse carenze dell’offerta tecnica, chiedendo il subentro nel contratto o il risarcimento del danno. Resisteva l’amministrazione, che aveva ricalcolato le offerte a seguito di criticità emerse nei documenti di gara, e proponeva ricorso incidentale il raggruppamento aggiudicatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la tesi erariale secondo cui l’appalto sarebbe da qualificare a misura e non a corpo, con conseguente determinazione dell’offerta sui prezzi unitari. Nella lex specialis non è rinvenibile alcun elemento univoco in tal senso, mentre la previsione dell’art. 16 del disciplinare, che dichiara inammissibili le offerte economiche superanti l’importo a base d’asta, depone in senso contrario: una simile clausola non avrebbe ragione d’essere in presenza di un valore unitario di riferimento.

Passando al merito della censura, il Tribunale osserva che ai fini dell’individuazione della proposta economica complessiva assume rilievo esclusivo il documento di offerta economica, il quale contiene i valori inseriti dal concorrente e riporta il valore complessivo offerto. L’art. 16 del disciplinare distingue tale documento dagli ulteriori elementi di offerta economica — i cosiddetti documenti A e B — che, proprio in quanto ulteriori, sono accessori e non rilevano per valutare la conformità dell’offerta alla base di gara.

Su questa base il Collegio ricostruisce l’offerta della prima graduata: la quota soggetta a ribasso di euro 1.324.869,87 sommata al costo della manodopera di euro 1.648.504,71 conduce a euro 2.973.374,58, importo superiore al massimo posto a base di gara di euro 2.961.443,00. Le risultanze dei verbali di gara confermano la distinzione tra valore complessivo offerto e documenti riepilogativi. Tale eccedenza integra una causa di esclusione ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. f), d.lgs. n. 36/2023, non potendo l’operatore incrementare il costo della manodopera oltre il corrispondente importo stimato dalla stazione appaltante.

Il Tribunale ritiene inoltre che la riparametrazione del prezzo presupponga comunque la conformità dell’offerta complessiva all’importo massimo del bando, nella specie insussistente. La nota con cui l’amministrazione ha ricalcolato le offerte individuandole nel totale imponibile dei documenti riepilogativi ha introdotto un criterio interpretativo disancorato dal regime della lex specialis; né risulta documentato l’errore di impostazione del sistema telematico addotto dalla difesa erariale.

Accolta la censura con valenza assorbente, il Collegio annulla l’aggiudicazione e dichiara l’inefficacia del contratto ove stipulato. Il ricorso incidentale è respinto: il primo motivo, relativo alla mancata allegazione degli impegni dei fornitori, è infondato perché il capitolato non prevede tale produzione come requisito a pena di esclusione; le residue censure, non escludenti, sono inammissibili per difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *