SCIA, errore di qualificazione e sconfinamento in area inutilizzabile: illegittima l’inibitoria (TAR Toscana n. 1034 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea indicazione nel modulo SCIA della denominazione dell’intervento — manutenzione straordinaria anziché ristrutturazione conservativa — non costituisce di per sé ragione ostativa all’esame nel merito della pratica, ove entrambe le tipologie siano soggette a segnalazione certificata di inizio attività e non emergano altri elementi che impediscano al Comune il corretto esame. La proprietà, ai sensi dell’art. 840 c.c., non si estende incondizionatamente allo spazio sovrastante, che può essere fruito da terzi quando non sussista un interesse del dominus ad escluderne l’uso: il titolare del fondo limitrofo che si opponga a istanze edilizie per opere non poggianti a terra deve allegare il pregiudizio concreto, non limitarsi a far valere in astratto le proprie prerogative dominicali. Il provvedimento inibitorio che affermi violazioni di distanze legali e carenze igienico-sanitarie senza supporto argomentativo è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di un’unità immobiliare nel Comune di Campi Bisenzio, presenta il 20.07.2024 una SCIA per lavori di efficientamento energetico consistenti, tra l’altro, nell’installazione di un cappotto termico, nella realizzazione di una canna fumaria esterna, nella creazione di un cavedio e nell’apertura di luci.

Il Comune inibisce gli effetti della segnalazione con ordinanza dirigenziale, contestando l’erronea qualificazione dell’intervento, lo sconfinamento del cappotto e della proiezione del cavedio su terreno comunale, l’insufficienza della documentazione, la violazione di distanze per la canna fumaria e l’inidoneità delle luci al miglioramento igienico-sanitario. La proprietaria impugna l’atto davanti al TAR, lamentando in via prioritaria la mancata notifica personale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. I committenti avevano eletto domicilio presso il tecnico nel contratto di conferimento dell’incarico, sicché la comunicazione all’architetto è idonea a far decorrere la conoscenza dell’atto lesivo.

È invece fondato il secondo motivo nella parte relativa alla qualificazione dell’intervento. Manutenzione straordinaria e ristrutturazione conservativa sono entrambe soggette a SCIA: la barratura erronea della casella nel modulo, in assenza di altri elementi ostativi, non può precludere al Comune l’esame del merito della pratica.

Quanto alla proiezione di canna fumaria e cavedio su area di terzi, il TAR richiama l’art. 840 c.c. e il principio per cui la proprietà non si estende incondizionatamente allo spazio sovrastante. Il Comune non ha contestato in fatto che l’area sottostante sia una stretta striscia di terreno non utilizzabile a scopo edificatorio o per altra destinazione che comporti lo sfruttamento dello spazio sovrastante; si è limitato a far valere in astratto le proprie prerogative dominicali senza indicare il pregiudizio sofferto (Cass. civ. n. 4664/2018).

Sul cappotto, il Comune deduceva lo sconfinamento dalle planimetrie catastali; la ricorrente ha prodotto una relazione tecnica che, attraverso rilievi plausibili, dimostrava l’arretramento del muro rispetto alle fondazioni e il semplice riempimento del gap preesistente. Il capo di motivazione appare privo di supporto argomentativo: la censura è accolta sotto il profilo del difetto di motivazione e istruttoria, spettando al Comune approfondire la questione in sede di riesercizio del potere.

Analogo esito per gli ulteriori rilievi: le asserite violazioni di distanze legali da parte della canna fumaria sono enunciate senza giustificazione alcuna, e la negazione della funzione igienico-sanitaria delle luci contraddice la stessa natura di tali aperture, destinate ad assicurare illuminazione e aerazione dei locali. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con annullamento dell’ordinanza e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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