Cessazione della materia del contendere e rinuncia all’indennizzo da ritardo (TAR Sicilia n. 846 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione in pendenza del giudizio avverso il silenzio-inadempimento determina la cessazione della materia del contendere, per essere stato soddisfatto, per fatto dell’Amministrazione, l’interesse sostanziale azionato con la domanda giudiziale. La declaratoria consegue anche quando la parte ricorrente dichiari in udienza la cessazione della materia del contendere. Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo da ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, il giudice dà atto della rinuncia formulata dal difensore in udienza camerale. L’esito del giudizio e la concorde richiesta delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, in data 8 novembre 2023, ha presentato al Comune di Ragusa un’istanza per il rilascio di un permesso di costruire, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), della L.R. n. 16/2016. Secondo la prospettazione di parte, l’istruttoria si era conclusa positivamente e tutte le condizioni richieste erano state adempiute, ma l’Amministrazione non aveva formalizzato il titolo edilizio, già formatosi per silentium a seguito dell’approvazione espressa del progetto.

Con istanza del 12 giugno 2025 la società ha sollecitato l’adozione di un provvedimento espresso e, in ogni caso, il rilascio della certificazione attestante l’avvenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001. L’istanza è rimasta priva di riscontro; di qui il ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna al rilascio dell’attestazione, oltre all’indennizzo per mero ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Comune resistente ha documentato che, in data 16 gennaio 2026, il dirigente del Settore competente ha emesso il provvedimento espresso finale, rilasciando il permesso di costruire sulla pratica edilizia oggetto dell’istanza dell’8 novembre 2023. Su questa base l’Amministrazione ha dedotto il venir meno dell’oggetto del giudizio e dell’interesse alla pronuncia.

Il Collegio prende atto che l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, iniziatosi con l’istanza del privato, ha determinato il soddisfacimento dell’interesse azionato con l’azione avverso il silenzio. Questa evenienza impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, secondo il richiamato precedente del T.A.R. Sardegna, sez. II, 17 aprile 2025, n. 327.

La soluzione è confermata dalla dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente all’udienza camerale del 10 marzo 2026, con cui la parte stessa ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere. Il dato processuale e quello sostanziale convergono nel medesimo esito.

Quanto alla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo da ritardo, il Collegio si limita a dare atto della rinuncia formulata dal difensore della società ricorrente nel corso della medesima udienza camerale, senza alcuna valutazione nel merito della pretesa indennitaria originariamente proposta.

Sul regolamento delle spese, l’esito complessivo del giudizio e la richiesta concorde delle parti — formulata dal Comune nella memoria di costituzione e dal difensore della ricorrente nel verbale d’udienza — giustificano l’integrale compensazione tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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