Onere di impulso di parte non supplito dall’iniziativa d’ufficio nella sospensione (TAR Puglia n. 1034 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di sospensione del processo amministrativo disposta ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., ove l’ordinanza non abbia fissato l’udienza di prosecuzione, la parte interessata deve presentare istanza di fissazione nel termine perentorio di novanta giorni, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.. La fissazione d’ufficio dell’udienza prevista dall’art. 80, comma 3-bis, c.p.a. non sostituisce l’onere di impulso di parte: essa è finalizzata a verificare se la causa di sospensione sia cessata e se l’inerzia sia giustificata, e, ove ingiustificata, comporta l’estinzione del giudizio per mancata tempestiva prosecuzione. L’interpretazione opposta contrasterebbe con la natura dispositiva del processo, con il principio di parità delle parti e con l’eccezionalità della rimessione in termini.

Il Fatto

Con sentenza del 22 luglio 2014 il TAR Puglia, Lecce, in accoglimento di un ricorso per ottemperanza, aveva ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione a un decreto della Corte d’Appello di Lecce emesso in un procedimento per equa riparazione, nel termine di trenta giorni, condannando l’Amministrazione anche alle spese. Il difensore dei ricorrenti, nell’interesse proprio e della parte assistita, ha proposto un incidente di esecuzione lamentando la persistente inadempienza del Ministero e chiedendo la nomina di un commissario ad acta estraneo all’Amministrazione, con condanna alle spese della fase.

Il Ministero si è costituito segnalando procedimenti penali pendenti nei confronti del difensore e chiedendo verifiche e, in caso di nomina del commissario, la prestazione di idonea garanzia. Dopo un’istruttoria, la Sezione ha sospeso il giudizio fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del processo penale a carico del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 80 c.p.a., come integrato dall’art. 17, comma 7, D.L. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021. La norma impone alla parte, in caso di sospensione, di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione. Il comma 3-bis consente al Presidente di disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni della sospensione, con udienza fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla loro cessazione.

La decisione si fonda sui principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2024. Secondo tale indirizzo, l’art. 80 c.p.a. non distingue tra i diversi casi di sospensione, e l’onere di parte di chiedere la fissazione dell’udienza non può essere supplito da un impulso d’ufficio, neppure quando l’ordinanza di sospensione sia illegittima. La lettura contraria contrasterebbe con la regola dell’onere di impulso a pena di estinzione, con la natura dispositiva del processo e con la parità delle parti.

Il meccanismo officioso del comma 3-bis, precisa la Plenaria, mira a rimuovere situazioni di stallo nei giudizi sospesi da lungo tempo, attraverso un’istruttoria presidenziale. La fissazione d’ufficio non è finalizzata alla prosecuzione del processo, ma alla verifica collegiale circa l’effettiva cessazione della causa di sospensione e la giustificazione dell’inerzia: ove questa risulti ingiustificata, ne consegue l’estinzione.

Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che la causa di sospensione è cessata con la pubblicazione e comunicazione della sentenza della Cass. pen. Sez. V n. 5242/2025, depositata il 10 febbraio 2025. Ciònonostante, il ricorrente non ha richiesto la fissazione dell’udienza nel termine perentorio di novanta giorni prescritto dall’art. 80, comma 1, c.p.a..

Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 1, e 35, comma 2, lett. a), c.p.a.. Il Collegio, avendo rilevato d’ufficio la causa di estinzione, dispone la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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