Usi civici e infrastrutture elettroniche: prevalenza dell’art. 54 bis sul vincolo (TAR Lazio n. 1034 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità su zone gravate da usi civici non è necessaria l’autorizzazione di cui all’art. 12, secondo comma, legge n. 1766/1927, né si applica il vincolo paesaggistico dell’art. 142, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 42/2004, in forza dell’art. 54 bis d.lgs. n. 259/2003. L’interesse pubblico sotteso all’uso civico è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla capillarità ed efficienza del servizio universale di telecomunicazione. In applicazione del principio tempus regit actum, la norma si applica anche al procedimento a istanza di parte ancora pendente al momento della sua entrata in vigore. Ne deriva l’illegittimità, per difetto del presupposto della legalità violata, dell’annullamento d’ufficio fondato sull’asserita necessità della previa autorizzazione regionale, nonché del diniego autorizzatorio e delle conseguenti determinazioni sul contratto.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di telefonia mobile, individua un’area comunale per la realizzazione di una nuova stazione radio base. Con delibere consiliari del 2020 l’ente concede il fondo, qualificato come idoneo dal certificato di destinazione urbanistica, che segnalava il solo vincolo idrogeologico. Seguono l’istanza autorizzatoria ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003, il parere radio-protezionistico favorevole, la stipula del contratto e l’autorizzazione sismica.

In seguito il Comune rappresenta per la prima volta la presenza di usi civici sull’area, sospende i lavori e annulla in autotutela, ex art. 21 nonies legge n. 241/1990, gli atti concessori. La società impugna la delibera e, con motivi aggiunti, il diniego autorizzatorio e la determinazione che dichiara invalido il contratto. In sede cautelare i provvedimenti vengono sospesi e il Comune avvia la conferenza di servizi, che non giunge mai a conclusione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta unitariamente ricorso principale e motivi aggiunti, ravvisando un’assorbente ragione di illegittimità nella violazione dell’art. 21 nonies. Le ragioni poste a base dell’annullamento in autotutela e dei successivi atti risultano superate alla luce dell’art. 54 bis d.lgs. n. 259/2003, che sancisce la recessività dell’interesse pubblico all’uso civico rispetto a quello alla capillarità ed efficienza del servizio universale.

La norma, introdotta dall’art. 1, comma 27, d.lgs. n. 48/2024, è entrata in vigore il 28 aprile 2024, quando il procedimento non era ancora concluso. Il Tribunale richiama il principio tempus regit actum, secondo cui la legittimità del provvedimento conclusivo di un procedimento a istanza di parte si valuta con riferimento alle norme vigenti al momento della sua adozione, e cita sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 2768 del 2019 e Sez. V, n. 2171 del 2018. La relazione tecnica in atti, non contestata, attesta la riconducibilità dell’impianto alle reti ad alta velocità, avuto riguardo alla soglia di 30 Mbit/s.

Ne consegue che per la realizzazione dell’impianto non è più necessaria l’autorizzazione regionale. Il parere negativo della Regione è stato peraltro reso quando la norma era già in vigore, e la stessa Regione, nell’ultimo atto del 22 gennaio 2025, ha riconosciuto che in tal caso si sarebbe dovuto prescindere dal proprio parere, illegittimo ai sensi dell’art. 54 bis.

Il Tribunale accoglie quindi ricorso e motivi aggiunti e annulla tutti i provvedimenti impugnati. Ordina inoltre all’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, c.p.a., di concludere la conferenza di servizi alla luce dei principi statuiti, con condanna del Comune e della Regione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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