Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente con commissario ad acta (TAR Marche n. 1036 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un giudicato che ha accertato il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per la formazione del personale docente e ha condannato l’amministrazione alla relativa corresponsione, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza quando, decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, la pretesa non risulti soddisfatta. All’amministrazione va assegnato un termine per l’esecuzione integrale del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte. Per il caso di inutile decorso di tale termine il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore. L’inerzia non contestata legittima la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accolto la domanda di una docente, accertando il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Con la stessa sentenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato alla corresponsione dell’importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, con spese a carico dell’amministrazione e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

La sentenza, notificata in forma esecutiva, era divenuta definitiva. La ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del giudicato e ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’amministrazione regionale si è costituita per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo. Il Tribunale ha osservato che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine normativamente previsto, la parte pubblica, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Su queste basi è stato dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte. Il Collegio ha assegnato un termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p. Il dispositivo ha liquidato l’importo di € 600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. Il ricorso è stato pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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