Estinzione degli obblighi di payback dei dispositivi medici e improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13523 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica è integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la carenza sopravvenuta di interesse si verifica quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Il pagamento della quota ridotta del 25% degli importi dovuti a titolo di payback, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, rendendo improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della fornitura di dispositivi medici, ha impugnato il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia che ha determinato gli importi dovuti a titolo di payback per gli anni 2015-2018, quantificando il proprio onere in una somma superiore a ventiduemila euro. La società ha articolato un’ampia serie di censure, deducendo l’illegittimità derivata dei provvedimenti per contrasto con numerosi parametri costituzionali, con la normativa unionale e con i principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della tutela della concorrenza, chiedendo altresì la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato anche l’art. 8 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, che subordinava la concessione di uno sconto del 52% sulle somme dovute alla rinuncia al contenzioso. Nel corso del giudizio è, tuttavia, sopravvenuto l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, che ha ridefinito i termini dell’obbligazione, consentendone l’estinzione con il versamento della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo sopravvenuto, rilevando che l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 ha attribuito efficacia satisfattiva al pagamento della quota del 25% degli importi determinati nei provvedimenti regionali e provinciali, disponendo che l’integrale versamento estingue l’obbligazione per gli anni 2015-2018 e precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La norma ha, inoltre, previsto che i provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento, comunicati alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinano la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La società ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento integrale delle somme richieste ai sensi della citata disposizione, senza però esibire le relative attestazioni della pubblica amministrazione, ritenute insufficienti le riproduzioni grafiche allegate. Il Collegio ha, nondimeno, valorizzato l’assenza di contestazioni da parte delle amministrazioni intimate, che non hanno insistito per una pronuncia nel merito, interpretando la condotta processuale della ricorrente come espressione della sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale ha, quindi, aderito all’orientamento giurisprudenziale che distingue la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse, precisando che quest’ultima ricorre, tra l’altro, quando un atto o un fatto sopravvenuto rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Nella specie, l’avvenuto pagamento della quota ridotta ha determinato l’estinzione dell’obbligazione e la preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale, con la conseguente inutilità di una pronuncia di merito sulle censure proposte.
Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale tenuto.
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Nota della Redazione
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