Concordato preventivo e affidamento pubblico: autorizzazione del tribunale ha effetto sanante (TAR Liguria n. 1113 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo non integra causa di esclusione automatica dalla gara pubblica, dovendosi applicare il regime speciale dell’art. 95 del Codice della crisi d’impresa. L’operatore economico può partecipare e stipulare il contratto in presenza dell’attestazione del professionista indipendente sulla ragionevole capacità di adempimento e dell’autorizzazione del tribunale fallimentare. Tali atti non sono esigibili prima che i soggetti della procedura concorsuale si siano espressi, e la loro sopravvenienza, ove intervenga in tempo utile per la stipula, dispiega efficacia integrativa o sanante. La stazione appaltante che abbia acquisito un DURC regolare non è tenuta a ulteriori verifiche sulla regolarità contributiva, che si accerta esclusivamente in via telematica. Le censure sull’esecuzione anticipata della prestazione e sugli atti successivi alla stipula appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Una concessionaria del servizio di illuminazione pubblica bandisce una gara per la fornitura di apparecchi a LED, finanziata con fondi europei e con esecuzione da completare entro un termine decadenziale. L’appalto è aggiudicato a una società che si colloca prima in graduatoria; la seconda classificata impugna l’aggiudicazione e ottiene una sentenza che dispone la riedizione della verifica di anomalia. All’esito della nuova verifica l’offerta è confermata congrua e l’amministrazione aggiudica nuovamente.

Nelle more la società aggiudicataria deposita istanza di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. Il Comune acquisisce un DURC regolare, verifica in loco la perdurante attività dell’impresa e, non essendo ancora intervenute l’attestazione del professionista e l’autorizzazione del tribunale, dispone l’affidamento e l’esecuzione anticipata della fornitura. La ricorrente impugna la determina, il rigetto dell’istanza di autotutela, la presa d’atto dei presupposti di stipula, la stipula e infine l’autorizzazione al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla fase che precede la stipula: le censure non investono il rapporto contrattuale ma la verifica dei requisiti di partecipazione, con esercizio di potere autoritativo. Superata questa soglia, il thema decidendum si concentra sulla portata dell’art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che rinvia espressamente all’art. 95 del Codice della crisi d’impresa.

Secondo il Tribunale l’istanza di concordato non produce esclusione automatica. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9/2021, la sentenza ricorda che la funzione protettiva dell’istituto non può tradursi in ostacolo alla prosecuzione dell’attività, e che l’accesso al mercato è rimesso al prudente apprezzamento del tribunale. L’impresa che presenti la domanda dopo la partecipazione alla gara deve rivolgersi senza indugio al giudice fallimentare, ma l’autorizzazione è tempestiva se interviene in tempo utile per la stipula, con efficacia integrativa o sanante.

Da qui la legittimità della determina impugnata. Il Comune non poteva valutare presupposti non ancora esistenti, né escludere l’aggiudicataria prima che professionista e tribunale si pronunciassero; ha tuttavia svolto una verifica preliminare positiva sull’operatività dell’impresa e sulla regolarità contributiva. La successiva determina, adottata non appena acquisite attestazione e autorizzazione, ha confermato la permanenza dei requisiti, escludendo qualsiasi interruzione del loro possesso.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ritiene irrilevante il lasso temporale tra istanza di concordato e richiesta di autorizzazione, giustificato dagli adempimenti della procedura. Sulla regolarità contributiva la censura è infondata: il DURC regolare acquisito nel febbraio 2025, in assenza di prova contraria, attesta il possesso del requisito, e l’art. 4 del d.l. n. 34/2014 impone la verifica esclusivamente in via telematica, senza ulteriori accertamenti. Il debito previdenziale, peraltro, non determina automaticamente irregolarità ai sensi del DM 30.1.2015.

Le doglianze sull’esecuzione anticipata senza cauzione definitiva e sugli atti di certificazione e pagamento sono invece inammissibili per difetto di giurisdizione, attenendo a una fase propriamente esecutiva di natura negoziale. La cauzione, comunque, è stata prestata prima della stipula. Respinte le istanze istruttorie, la domanda risarcitoria cade per assenza di ingiustizia del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *