Compensi agli arbitri: applicazione aprioristica del criterio del disputatum e rinvio alla tariffa forense (Cass. civ. Sez. I n. 11224 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina in maniera aprioristica, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore, sulla base del petitum. Nessun effetto può spiegare la pronunzia emessa dal collegio arbitrale, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa, sulla base del concreto decisum, sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile. Il riferimento è agli insegnamenti di Cass. (ord.) 13.4.2022, n. 11963, Cass. 28.4.2022, n. 13395 e Cass. 6.4.2009, n. 8247.
Il Fatto
A seguito della pronuncia di un lodo arbitrale che dichiarava la risoluzione di un contratto per grave inadempimento, condannando la società soccombente al pagamento di una somma, la società non provvedeva al pagamento dei compensi dovuti agli arbitri. Il presidente del collegio arbitrale ricorreva pertanto, ex art. 814, 2° co., cod. proc. civ., al presidente del Tribunale per la liquidazione dei compensi. Il presidente del Tribunale quantificava il compenso complessivo in una misura ridotta, individuando il valore della controversia nella somma oggetto della condanna. Il decreto veniva confermato dalla Corte d’Appello, avverso cui gli arbitri proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui gli arbitri lamentavano la violazione dell’art. 12 cod. proc. civ. e degli artt. 5 e 10 d.m. n. 55/2014, per essere stato il valore della controversia determinato in base al decisum (la somma della condanna) anziché in base al disputatum (il valore del contratto di cui era stata domandata la risoluzione).
La Corte ha richiamato il proprio consolidato insegnamento, secondo cui il valore della causa devoluta ad arbitri si determina in via aprioristica sulla base del petitum, senza che rilevi l’esito del giudizio, in quanto un criterio di determinazione ex post basato sul decisum contrasterebbe con le regole del codice di rito.
La Suprema Corte ha altresì chiarito che tale orientamento supera le indicazioni desumibili dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 25045 del 2016, relativo all’ipotesi particolare in cui la determinazione del compenso avvenga in via equitativa per la composizione mista del collegio, non essendo applicabile il criterio del disputatum.
L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo motivo, concernente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 814 cod. proc. civ.. Il decreto impugnato è stato conseguentemente cassato con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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