Atto regionale di indirizzo sulle rinnovabili non è lesivo in via immediata (Cons. Stato n. 10370 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di indirizzo con cui la Regione detta criteri transitori per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, in materia di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, non è autonomamente lesivo e non è quindi immediatamente impugnabile. L’interesse ad agire sorge solo con l’adozione del provvedimento applicativo, che l’amministrazione competente deve adottare all’esito di una valutazione in concreto di tutte le circostanze del caso. Il criterio del riequilibrio territoriale tra province non opera in modo automaticamente preclusivo: esso non vincola la struttura competente a un esito predeterminato. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto in via anticipata avverso l’atto generale, per difetto di interesse attuale e concreto.

Il Fatto

Le società appellanti, attive nel settore eolico e associate a un’associazione di categoria del comparto, avevano proposto istanze per l’avvio di procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi a progetti localizzati nel territorio regionale. La Regione aveva adottato una delibera di Giunta recante indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, tra cui un criterio di riequilibrio territoriale volto a contenere lo sviluppo degli impianti in una singola provincia entro una quota massima del totale autorizzato su scala regionale.

Le interessate impugnavano quella delibera davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Proponevano quindi appello, sostenendo che l’atto avesse introdotto un blocco generalizzato e una moratoria sine die, tale da precludere ogni valutazione comparativa degli interessi caso per caso. La Regione eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione e di interesse ad agire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione regionale, ritenendola fondata. La questione giuridica centrale riguarda la qualificazione dell’atto impugnato e la sua attitudine a produrre una lesione attuale e concreta della sfera giuridica delle ricorrenti.

Il Consiglio di Stato richiama la propria sentenza n. 6434 del 21 luglio 2025, resa proprio in relazione all’impugnazione della medesima delibera regionale. In quella sede era stato chiarito che non può condividersi la lettura del giudice di primo grado, che aveva considerato il provvedimento immediatamente lesivo: l’interesse ad agire delle appellanti era solo potenziale, non attuale e concreto.

La ragione è che la lesione si concretizza soltanto con l’adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. L’atto di indirizzo, precisa la Corte, non poteva ritenersi automaticamente preclusivo al rilascio di quel titolo.

Ne segue che l’eventuale diniego dell’amministrazione competente avrebbe dovuto essere emesso in base a una valutazione in concreto, idonea a tenere conto di tutte le circostanze del caso. Il criterio del riequilibrio territoriale non si traduce dunque in un automatismo applicativo, ma in un parametro da ponderare nell’istruttoria della singola procedura.

Poiché il giudizio in esame è sostanzialmente sovrapponibile a quello già deciso, l’appello è respinto per inammissibilità del ricorso di primo grado, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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