Carta docente accertata dal giudice del lavoro: ottemperanza dinanzi al TAR (TAR Lombardia n. 3778 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, è nomina sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, il quale provvede entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata, anche ricorrendo all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto all’ottenimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio. La decisione, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione in data 5 settembre 2025.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Ha preliminarmente verificato la ritualità della notifica della sentenza del giudice del lavoro all’Amministrazione, avvenuta in data 5 settembre 2025, e il suo passaggio in giudicato, attestato dalla Cancelleria del Tribunale. Ha quindi constatato l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo.
Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza di fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, non spettando alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La liquidazione ha tenuto conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo, richiamando sul punto il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 24 aprile 2026.
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Nota della Redazione
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