Licenza edilizia in precario illegittima ma efficace: annullato il diniego di sanatoria (Cons. Stato n. 10371 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo edilizio rilasciato «in precario» per la realizzazione di opere destinate a soddisfare esigenze stabili e permanenti è illegittimo, perché snatura la funzione del permesso di costruire, volta ad autorizzare una stabile trasformazione del territorio. Esso, tuttavia, continua a produrre effetti finché non sia rimosso in sede giurisdizionale o di autotutela, non potendosi ravvisare alcun termine di efficacia, né esplicito né implicito, con riguardo alla natura delle opere autorizzate. Ne consegue che le opere assentite non possono considerarsi abusive e il diniego di sanatoria che ne presupponga la sopravvenuta inefficacia è viziato da difetto di motivazione. È altresì illegittimo il diniego che richiami genericamente il mancato rispetto delle distanze, ove tale ragione non sia stata indicata nel preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile nel Comune di Pietrasanta impugna la sentenza del TAR Toscana che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti avverso due ordinanze di demolizione e il diniego di permesso di costruire in sanatoria.
La vicenda origina da una licenza edilizia del 1972, rilasciata «a titolo precario» e in deroga alla disciplina urbanistica, per la costruzione in cemento armato di servizi igienici in aggiunta al fabbricato residenziale. Il Comune, rilevate difformità rispetto a quel titolo, ordina la demolizione e respinge l’istanza di sanatoria, sul presupposto della natura precaria del titolo e del difetto della doppia conformità quanto alle distanze. Il TAR dichiara in parte inammissibile il ricorso e respinge le censure residue. Propone appello il proprietario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge i primi tre motivi, con i quali si lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il TAR si è limitato a rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 35 c.p.a., l’insussistenza dell’interesse a ricorrere. La definizione in rito merita conferma, ma con una precisazione: la domanda di sanatoria determina un’inefficacia meramente temporanea dell’ordinanza di demolizione, non definitiva; l’interesse è venuto meno solo con l’adozione della seconda ordinanza, che ha sostituito la prima. Il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., e non l’inammissibilità.
Nel merito, il Collegio affronta la figura della concessione edilizia in precario. Richiamati i due indirizzi — quello che ne ammette la legittimità per opere temporanee e quello che, dopo il d.P.R. n. 380/2001, la ritiene illegittima in quanto tollera una situazione di abuso — aderisce al secondo. È connaturata al permesso di costruire la funzione di autorizzare interventi di stabile trasformazione del territorio, donde l’irrevocabilità ex lege di cui all’art. 11 d.P.R. n. 380/2001.
Il dato comune degli orientamenti è l’impossibilità di autorizzare «in precario», oltre che in deroga, opere destinate a esigenze stabili. Nel caso concreto il Comune ha assentito ciò che precario non può essere: un manufatto in cemento armato destinato ai servizi igienici dell’abitazione. La natura permanente delle esigenze è incompatibile con la dichiarata precarietà del titolo.
Tale titolo, sebbene illegittimamente rilasciato, ha continuato a produrre effetti, non essendo stato annullato né in sede giurisdizionale né in autotutela. Le opere assentite non sono dunque abusive e il diniego di sanatoria è inficiato da difetto di motivazione, sia dove ritiene gli abusi non sanabili per la sopravvenuta inefficacia della licenza, sia nel generico riferimento alle distanze, peraltro non indicato nel preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990. L’appello è accolto nei limiti indicati: annullati il diniego di sanatoria e la seconda ordinanza di demolizione, ferma restando la discrezionalità dell’amministrazione in sede di riedizione del potere. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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