CCNL applicabile e potere ispettivo di adeguamento retributivo ex art. 36 Cost. (Cons. Stato n. 10382 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di disposizione dell’Ispettorato del lavoro di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004, come sostituito dall’art. 12-bis d.l. n. 76/2020, non si esaurisce nella verifica formale della corrispondenza tra attività dell’impresa e settore del CCNL applicato. Esso ha finalità di adeguamento sostanziale della retribuzione al parametro dell’art. 36 Cost. e può imporre l’applicazione del contratto collettivo che garantisca una retribuzione proporzionata e sufficiente, anche se diverso da quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali per il settore di attività considerato. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo il sindacato di legittimità sull’esercizio di tale potere, senza sconfinamento nel merito amministrativo. Il provvedimento di disposizione è definitivo e lesivo, e la verifica sulla congruità del CCNL costituisce scrutinio su un presupposto del potere.
Il Fatto
A seguito di visita ispettiva, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco adottava un verbale di disposizione con cui, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004, imponeva a una società cooperativa di corrispondere ai soci-lavoratori le differenze retributive rideterminate secondo le tabelle del CCNL Multiservizi, in luogo del contratto per la vigilanza privata e i servizi fiduciari applicato dall’impresa.
Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso della società, ritenendo appropriato il CCNL di settore applicato e respingendo le eccezioni di difetto di giurisdizione e di lesività. Proponevano appello l’INPS e, in via incidentale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Ispettorato Territoriale, lamentando tra l’altro l’eccesso di potere giurisdizionale del primo giudice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria sentenza n. 2778/2024, che ha affermato la giurisdizione amministrativa, la definitività e lesività del provvedimento di disposizione e l’estensione del potere ispettivo ai profili di inadempimento degli obblighi da contratto collettivo. Su tali punti l’appello principale e il primo motivo di quello incidentale sono infondati.
Quanto all’eccesso di potere giurisdizionale, la Corte esclude lo sconfinamento nel merito: tra i presupposti del potere rientra l’individuazione del CCNL applicabile, sicché il giudice amministrativo può sindacarne il corretto esercizio in sede di legittimità.
Il nodo centrale concerne il contenuto del potere. Il Collegio aderisce all’indirizzo secondo cui l’art. 14 non consente una verifica meramente formale, ma persegue l’adeguamento sostanziale della retribuzione all’art. 36 Cost. In tal senso rilevano la giurisprudenza lavoristica e la successiva sentenza n. 7853/2025, espressiva di un interesse pubblicistico al rispetto dei contratti collettivi.
Accolto sul punto il secondo motivo dell’appello incidentale, la Corte respinge il ricorso di primo grado. Le ulteriori censure sulla motivazione del provvedimento non sono esaminate, non essendo state riproposte nei termini dall’appellata ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., ovvero risultando inammissibili come nuove. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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