Revoca dell’indulto per mancata osservanza degli obblighi (TAR Lazio n. 9460 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’aggiornamento delle classi di concorso costituisce espressione della discrezionalità dell’Amministrazione, censurabile in sede giurisdizionale solo per manifesta irragionevolezza. La mancata indicazione delle ragioni sottese alle scelte regolamentari non determina vulnus motivazionale per gli atti a contenuto generale. L’elusione del giudicato richiede l’adozione di un atto sostanzialmente diverso da quello imposto dal giudice, non la mera diversa qualificazione normativa della base giuridica utilizzata.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti abilitati nella classe di concorso A-20 (Fisica), hanno impugnato il DM n. 255/2023 di revisione delle classi di concorso per la scuola secondaria, deducendone l’illegittimità nella parte in cui avrebbe penalizzato l’insegnamento della fisica da parte degli specialisti. Hanno contestato in particolare l’elusione della sentenza del TAR Lazio n. 6539/2020, la mancata acquisizione dei pareri obbligatori e l’irragionevole assegnazione della fisica anche a classi di concorso non specialistiche come A-50 e A-27.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, ha evidenziato che la sentenza asseritamente elusa era stata pronunciata quando l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 59/2017 era l’unica base normativa applicabile, essendo stato il comma 2-bis introdotto solo successivamente dal d.l. n. 36/2022. Entrambe le disposizioni perseguono la finalità di revisione delle classi di concorso, sicché la diversa qualificazione formale non integra elusione del giudicato. L’Amministrazione ha inoltre operato nei limiti richiesti dalla pronuncia, come confermato dall’ordinanza della stessa Sezione n. 4734/2025 che ha respinto l’istanza di nomina di un commissario ad acta.

Sul secondo motivo, il Collegio ha accertato che i pareri del CUN e del CNAM sono stati effettivamente acquisiti, rispettivamente il 19 e il 18 dicembre 2023.

Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto che le scelte sulla distribuzione degli insegnamenti costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa non sindacabile in via sostitutiva, salvi i casi di manifesta irragionevolezza. L’assegnazione della fisica ai docenti A-27 nei licei a indirizzo umanistico è stata giudicata coerente con l’insegnamento congiunto delle due discipline; parimenti legittima è l’estensione dell’insegnamento di “scienze integrate – fisica” ai docenti A-50 negli istituti tecnici, rimanendo l’assegnazione all’autonomia scolastica in caso di concorrenza. La mancata previsione dell’accesso all’insegnamento di matematica per gli A-20 è stata considerata non irragionevole, anche perché la classe A-27 già contempla l’insegnamento congiunto delle due materie.

Sul quarto motivo, concernente l’eliminazione dell’annotazione “ad esaurimento” prevista dal D.P.R. n. 19/2016 per la classe A-27, la Corte ha precisato che il DM impugnato trova fondamento in una esplicita previsione normativa primaria, pienamente legittima sul piano della gerarchia delle fonti.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’opinabilità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *