Revoca nulla osta flussi e ricorso cumulativo ammesso per verifica ex post (TAR Veneto n. 1038 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 è revocabile, nella disciplina speciale dei flussi di ingresso, in conseguenza del sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, senza che assuma rilievo il catalogo tassativo di revoca dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, riferibile alla sola procedura ordinaria. È ammissibile il ricorso cumulativo ex art. 32 c.p.a. avverso più decreti di revoca caratterizzati da motivazione identica, differenziandosi i provvedimenti solo per l’identità del lavoratore destinatario. Qualora l’atto sia sorretto da più rationes decidendi autonome, ciascuna idonea a sostenerlo, la mancata impugnazione anche di una sola di esse determina l’inammissibilità delle restanti censure per difetto di interesse.
Il Fatto
Una ditta individuale attiva nel settore edile otteneva, nel marzo 2024, dieci nulla osta al lavoro subordinato stagionale in favore di altrettanti cittadini extracomunitari, nell’ambito del c.d. click-day del decreto flussi 2024. Dopo un primo preavviso di revoca del giugno 2024 e un secondo preavviso dell’agosto 2024, lo Sportello Unico per l’Immigrazione adottava, il 3 settembre 2024, dieci decreti di revoca, identici nei presupposti.
La ditta impugnava i decreti con ricorso notificato il 4 novembre 2024, deducendo un unico motivo: le cause di revoca sarebbero quelle tassative dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, non ricorrenti nel caso concreto. Il Ministero dell’Interno eccepiva l’inammissibilità del ricorso cumulativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione processuale. I dieci decreti presentano struttura motivazionale identica e si differenziano solo per le generalità del singolo lavoratore. L’istruttoria è stata condotta in modo unitario, con unico preavviso per tutti i nulla osta, e la censura è uniformemente rivolta contro tutti i provvedimenti. Le questioni di diritto sono quindi sovrapponibili, come richiede l’art. 32 c.p.a.
Nel merito, la censura principale è infondata. I nulla osta non sono stati rilasciati secondo la procedura ordinaria dell’art. 22 d.lgs. 286/1998, bensì ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, disciplina speciale e derogatoria. Tale norma prevede che il nulla osta sia rilasciato anche in mancanza delle informazioni sugli elementi ostativi e che, al sopravvenuto accertamento di questi ultimi, consegua la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
Il Collegio ricostruisce la ratio della disciplina emergenziale: il titolo viene rilasciato prescindendo dalla previa verifica dei requisiti, per consentire l’ingresso tempestivo dei lavoratori, ma l’Amministrazione conserva il potere-dovere di verifica ex post e di revoca. Il parametro di legittimità non è dunque l’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, ma la disposizione speciale dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022.
Le censure di difetto di istruttoria e motivazione sono invece inammissibili per carenza di interesse. I provvedimenti si fondano su cinque ragioni, ciascuna qualificata come autonoma e di per sé sufficiente: la ricorrente ha omesso di impugnare l’irregolarità dell’asseverazione e la mancata produzione degli impegni contrattuali. Secondo il consolidato orientamento Cons. Stato, Sez. V, n. 3835 del 2024, la mancata impugnazione di una sola delle rationes rende il ricorso inammissibile.
Il Collegio rileva d’ufficio tale causa di inammissibilità, già segnalata alle parti con l’ordinanza n. 31/2025. Non trova applicazione l’art. 73, comma 3, c.p.a., perché la questione era nota e perché i difensori non sono comparsi in udienza, rinunciando tacitamente alla controdeduzione (Cons. Stato, Sez. V, n. 1305 del 2026). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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