Uso o detenzione di stupefacenti e esclusione dall’arruolamento nella Guardia di Finanza (Cons. Stato n. 10383 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199/1995, come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, stabilisce che l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti, costituiscono causa tipizzata di esclusione dall’arruolamento nella Guardia di Finanza. Con tale novella il legislatore ha compiuto una valutazione ex ante dell’incompatibilità di quella condotta con lo status di appartenente al Corpo, restringendo la discrezionalità dell’amministrazione. Accertati in concreto l’uso o la detenzione, il provvedimento di esclusione ha natura vincolata, perché fondato su una previsione di rango primario che non consente deroghe. Non rilevano il carattere isolato o risalente dell’episodio né l’assenza di conseguenze penali o amministrative, poiché il consumo di stupefacenti implica un previo contatto con ambienti criminali che la Guardia di Finanza ha il compito di contrastare.
Il Fatto
Il candidato a un concorso per il reclutamento di allievi finanzieri veniva escluso con determinazione della competente articolazione del Corpo, per difetto dei requisiti di moralità e di condotta richiesti dal bando. Alla base del provvedimento un episodio risalente: nel corso di un servizio di contrasto al traffico di stupefacenti i militari rinvenivano, dietro un muretto presso cui stazionavano alcuni giovani tra cui l’aspirante, un trita erba contenente marijuana. Il candidato veniva segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990 e destinatario di un formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, non impugnato.
Il TAR Lazio accoglieva il ricorso per difetto di motivazione, valorizzando la risalenza temporale dell’episodio e la mancata dimostrazione dell’ascrivibilità al candidato del possesso della sostanza. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza proponevano appello, deducendo la natura vincolata dell’esclusione e il contrasto della decisione con l’orientamento della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i propri precedenti del tutto sovrapponibili alla fattispecie, in particolare la decisione n. 3354 del 12.4.2024, che a sua volta richiama la n. 595 del 17.1.2023. Da esse si ricava che la novella del 2017 ha tipizzato la causa di esclusione, sottraendo all’amministrazione ogni margine valutativo una volta accertati l’uso o la detenzione.
La Sezione osserva che la modifica normativa recepisce l’orientamento prevalente, che ha ritenuto giustificata l’esclusione dall’arruolamento nelle Forze armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia anche in relazione a episodi isolati e risalenti di consumo di stupefacenti c.d. leggere, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 4752 del 2018 e Cons. Stato, sez. IV, n. 7222 del 2019. Il Collegio segnala il definitivo superamento dell’orientamento contrario, espresso da isolate decisioni.
Quanto al caso concreto, il Consiglio di Stato ritiene che la detenzione sia stata rigorosamente accertata: la sostanza fu rinvenuta in luogo di pertinenza del candidato e di altri; la Prefettura emise il provvedimento ex art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, che presuppone fatti ritenuti fondati e non impugnato. L’onere di contestazione non assolto consolida pertanto l’accertamento.
Nel merito, il Collegio esclude che il carattere risalente dell’episodio possa assumere rilievo, tanto più che l’interessato era maggiorenne e in età sufficientemente matura per percepire il disvalore giuridico, morale e sociale della condotta. Il provvedimento risulta pertanto adeguatamente motivato in ordine all’assenza dei requisiti richiesti dall’art. 2, lettera g), del bando e dall’art. 6 lett. i) del d.lgs. n. 199/1995.
L’appello viene quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto in riforma della sentenza impugnata. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della natura delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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