Conformità CAM provata da certificazione sul semilavorato equivalente al prodotto finito (TAR Lombardia n. 1038 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per la fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti, la conformità ai criteri ambientali minimi costituisce un requisito dell’offerta da verificare in sede di confronto comparativo e non in fase esecutiva. Il punto 6.1.4 dell’allegato al D.M. 23 giugno 2022 ammette, ai fini della verifica, non solo la documentazione tecnica del prodotto finito ma anche “altra documentazione equivalente”. Integra tale documentazione equivalente la certificazione del contenuto di materiale riciclato riferita al film in polietilene dal quale i sacchetti sono ottenuti, quando il prodotto finale non subisce processi di trasformazione che ne alterino la composizione e la corrispondenza tra semilavorato e prodotto finito risulti dimostrata. La mancanza di data e sottoscrizione sul certificato non ne determina l’inidoneità, se il documento riporta la scadenza e la stazione appaltante ne ha verificato la veridicità tramite l’organismo certificatore.
Il Fatto
La società ricorrente e la controinteressata partecipano a una procedura aperta indetta da una società comunale per la fornitura triennale di sacchi per la raccolta dei rifiuti, aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. In risposta a una richiesta di chiarimenti la stazione appaltante precisa che le tipologie di sacchi devono essere conformi ai CAM e che il riferimento alle schede tecniche va sostituito con le percentuali del paragrafo 6.1.4 dell’allegato al D.M. 23 giugno 2022.
Esclusi due concorrenti, la controinteressata risulta aggiudicataria. La ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo che la documentazione prodotta dall’aggiudicataria non comproverebbe il rispetto dei CAM e chiede l’esclusione, l’inefficacia del contratto e il risarcimento. La controinteressata propone ricorso incidentale avverso gli atti di ammissione della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso principale, perché dal suo rigetto deriva l’improcedibilità dell’incidentale, mentre la fondatezza di quest’ultimo non renderebbe improcedibile il principale, in linea con Cons. Stato, Sez. IV, n. 6151/2020 e n. 4431/2020. L’eccezione preliminare di inammissibilità resta assorbita dall’infondatezza nel merito.
Muovendo dall’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, il Tribunale rileva che le prescrizioni ministeriali e la lex specialis, integrata dai chiarimenti, collocano la verifica dei CAM in sede di confronto comparativo. Le prescrizioni si rivolgono all'”offerente” e non all’aggiudicatario o all’affidatario; il capitolato indica le caratteristiche e le percentuali di materiale nelle schede tecniche. Il riferimento è a Cons. Stato, Sez. V, n. 3197 del 24 marzo 2022.
Nel merito, la documentazione prodotta dall’aggiudicataria risulta idonea. I due certificati dell’organismo di valutazione attestano la conformità dei film in polietilene al regolamento “plastica seconda vita”, sono rilasciati alla società produttrice delle bobine e indicano negli allegati la percentuale di riciclato nella misura del 70%.
La tesi della ricorrente, secondo cui la certificazione dovrebbe riferirsi al prodotto finito, non regge. Il punto 6.1.4 non richiama il procedimento di realizzazione dei sacchetti, ma individua solo le percentuali di riciclato e consente espressamente “altra documentazione equivalente”. La corrispondenza tra semilavorato e prodotto finito è dimostrata dal fatto che l’aggiudicataria non trasforma il film, limitandosi a taglio e termosaldatura; la ricorrente non contesta tale circostanza e formula solo ipotesi congetturali.
Quanto al certificato rilasciato a soggetto terzo con l’aggiunta degli estremi dell’aggiudicataria, il Collegio esclude effetti fuorvianti, essendo evidente che si tratta della fornitrice delle bobine. Il rilievo sulla mancanza di data e sottoscrizione è superato dall’indicazione della scadenza al 2027 e dalla verifica di veridicità effettuata sul sito dell’organismo certificatore.
Il ricorso principale è quindi respinto; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 4.000,00 euro per ciascuna delle due parti resistenti.
Nota della Redazione
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