Rivalsa tra assicuratori: CARD e azioni ordinarie – Cassazione n. 9419/2026
Corte di Cassazione, Sezione III civile, ordinanza 14 aprile 2026, n. 9419
Questione esaminata
Un’impresa assicuratrice estera aveva risarcito la terza trasportata sul veicolo da essa assicurato, versando complessivamente oltre 969.000 euro tramite una società mandataria. Successivamente aveva chiesto il rimborso al conducente ritenuto responsabile e alla sua compagnia, invocando sia la rivalsa prevista dall’art. 141, quarto comma, del Codice delle assicurazioni sia, in subordine, le ordinarie azioni di regresso e surrogazione.
I giudici di merito avevano respinto tutte le domande perché l’impresa che aveva pagato non aderiva alla convenzione CARD. La questione era se tale adesione fosse necessaria per ogni forma di recupero o soltanto per il meccanismo speciale di rivalsa interassicurativa.
Principio affermato
L’assicuratore del veicolo vettore può esercitare la rivalsa semplificata prevista dall’art. 141, quarto comma, soltanto se aderisce alla convenzione CARD. Il rinvio all’art. 150 e al d.P.R. n. 254/2006 subordina infatti il riequilibrio economico tra imprese al sistema convenzionale di compensazione.
La mancata adesione non incide sul diritto del terzo trasportato a ottenere il risarcimento dall’assicuratore del vettore e non elimina le ordinarie azioni recuperatorie dell’impresa che ha pagato: regresso ex art. 1299 cod. civ., surrogazione ex art. 1203 cod. civ. e surrogazione assicurativa ex art. 1916 cod. civ., oltre alle azioni fondate sugli artt. 2054 cod. civ. e 144 del Codice delle assicurazioni quando ne ricorrano i presupposti.
Motivazione della Cassazione
L’art. 141 disciplina due rapporti distinti. Il primo comma tutela il trasportato e gli consente di essere pagato dall’assicuratore del vettore senza attendere l’accertamento delle responsabilità. Il quarto comma regola invece il successivo rapporto interno tra compagnie e richiama espressamente le condizioni dell’art. 150.
La CARD è irrilevante verso la vittima, ma costituisce il presupposto tecnico e organizzativo della procedura speciale di compensazione fra imprese. Anche le compagnie con sede in altri Stati membri possono aderirvi; chi non vi aderisce non può utilizzare quella specifica rivalsa.
Ciò non autorizzava però il rigetto indiscriminato delle domande subordinate. Sin dal primo grado erano stati richiamati gli artt. 1299, 2054 e 2055 cod. civ.; il Tribunale aveva qualificato una domanda come surrogazione nei diritti della danneggiata e tale qualificazione non era stata impugnata. La Corte d’appello aveva omesso di esaminare i motivi relativi a questo autonomo titolo di recupero.
La “ragione più liquida” non consente di ignorare domande subordinate fondate su presupposti diversi. Il giudice deve verificare se la persona trasportata vantasse diritti contro l’altro conducente e il suo assicuratore e se tali diritti si siano trasferiti all’impresa che ha eseguito il pagamento.
La Cassazione ha quindi confermato l’impossibilità di utilizzare la rivalsa CARD, ma ha accolto le censure sull’omesso esame delle azioni alternative, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano.
Rilevanza pratica
Per le compagnie, è essenziale distinguere il modulo speciale CARD dalle azioni civilistiche ordinarie. L’assenza dalla convenzione impedisce la compensazione semplificata, ma non cancella ogni possibilità di recuperare quanto pagato.
L’atto introduttivo deve formulare espressamente, anche in via subordinata, regresso e surrogazione, indicando responsabilità dei conducenti, diritti trasferiti e importi versati. Il giudice è tenuto a esaminare questi titoli autonomi anche quando non ricorrono i presupposti dell’art. 141, quarto comma.