Il medico puo’ citare l’assicurazione nel processo penale (Corte cost. n. 170/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non permette all’imputato di chiedere la citazione, come responsabile civile, dell’assicuratore obbligatorio previsto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 sulla responsabilita’ sanitaria. Il medico imputato puo’ quindi far entrare nel processo penale la compagnia di assicurazione.
Le regole sull’assicurazione. La legge n. 24 del 2017 obbliga le strutture sanitarie pubbliche e private a coprirsi con polizze per due rischi diversi. Il primo e’ la responsabilita’ civile della struttura verso terzi, anche per i danni causati dal personale. Il secondo e’ la responsabilita’ civile personale del medico dipendente, il cosiddetto medico strutturato, quando e’ chiamato a rispondere in proprio del danno. In questo secondo caso si tratta di un’assicurazione per conto altrui: la struttura firma il contratto, ma l’assicurato e’ il medico. Il medico dipendente non ha percio’ l’obbligo di assicurarsi da solo.
Il caso. Un dirigente medico in servizio presso l’unita’ di chirurgia di una struttura sanitaria di Verona e’ imputato di omicidio colposo per la morte di un paziente per shock settico, avvenuta il 25 ottobre 2020. I congiunti del paziente si sono costituiti parte civile nel processo penale. Alla prima udienza dibattimentale il difensore ha chiesto di citare come responsabile civile l’assicurazione della struttura pubblica di cui l’imputato e’ dipendente.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di Verona ha osservato che l’articolo 83 del codice di procedura penale consente la citazione del responsabile civile solo su richiesta della parte civile o, in casi particolari, del pubblico ministero. L’istanza della difesa andava quindi respinta. Il giudice ha pero’ rilevato una disparita’: se la stessa domanda di risarcimento fosse stata proposta davanti al giudice civile, il medico avrebbe potuto chiamare in garanzia il proprio assicuratore. Da qui il dubbio sul rispetto dell’articolo 3 della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. La Corte richiama due precedenti: la sentenza n. 112 del 1998, sull’assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, e la sentenza n. 159 del 2022, sull’assicurazione obbligatoria per l’attivita’ venatoria. In entrambi i casi aveva gia’ dichiarato illegittimo l’articolo 83 per la stessa ragione. L’elemento davvero indispensabile, precisa la Corte, e’ che la legge preveda l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore: quando c’e’, l’assicuratore e’ obbligato verso la vittima a risarcire i danni insieme all’imputato e puo’ essere qualificato responsabile civile. La legge n. 24 del 2017 prevede questa azione diretta. L’assicurazione ha inoltre una funzione doppia: protegge il paziente danneggiato, entro il limite del massimale, e protegge il medico, che ha diritto di essere tenuto indenne dalle richieste di risarcimento. Se il medico potesse far valere quel diritto solo dopo la condanna, rischierebbe di dover pagare intanto con risorse personali. La Corte collega questo punto anche all’obiettivo di contrastare la medicina difensiva.
Le obiezioni respinte. Il Governo sosteneva che l’azione diretta non fosse utilizzabile, perche’ il fatto risale al 2020 mentre il decreto ministeriale che ha reso operativa quell’azione e’ entrato in vigore il 16 marzo 2024. La Corte osserva che la costituzione di parte civile e’ avvenuta dopo, il 10 ottobre 2024. Respinta anche l’obiezione sulla consulenza tecnica preventiva: quel passaggio obbligatorio e’ previsto solo per la causa davanti al giudice civile, non per la costituzione di parte civile nel processo penale.
L’estensione ai liberi professionisti. La Corte ha dichiarato illegittima la stessa norma, in via consequenziale, anche per l’assicurazione obbligatoria dei medici che operano come liberi professionisti, prevista dall’articolo 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017. La logica e’ identica e, senza questo passaggio, sarebbe rimasta una disparita’ tra medici dipendenti e liberi professionisti.
Cosa cambia in pratica. Il medico imputato per un fatto commesso nell’esercizio della professione sanitaria puo’ ora chiedere al giudice penale la citazione della compagnia di assicurazione come responsabile civile. Per i familiari costituiti parte civile questo significa avere nello stesso processo anche il soggetto tenuto a pagare.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/170