Recesso dallo studio associato: utili anticipati e rinuncia al credito nella transazione (Cass. 15443/2026)
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 20 maggio 2026, n. 15443
La Cassazione esamina la deducibilità di una somma lasciata a un professionista al momento del recesso da uno studio associato. La decisione distingue l’indennità di recesso dagli utili anticipati e chiarisce quando una rinuncia al credito inserita in una transazione possa generare una perdita deducibile.
Questione esaminata
Lo studio aveva corrisposto 31.960 euro a un associato receduto il 20 novembre 2013, prima della maturazione del diritto agli utili annuali fissata al 31 dicembre. La contribuente sosteneva che l’importo rappresentasse un’indennità di recesso e fosse quindi deducibile.
La scrittura privata con cui erano stati regolati i rapporti economici stabiliva però che il professionista rinunciava espressamente all’indennità prevista dallo statuto e a ogni altra pretesa, conservando quanto già ricevuto. Il giudice regionale aveva pertanto qualificato la somma come anticipazione di utili non ancora maturati e come credito restitutorio cui l’associazione aveva rinunciato.
Principio affermato
La transazione con il debitore può rendere deducibile la perdita derivante dalla rinuncia parziale al credito quando fatti oggettivi rendano ragionevole e giustificata la scelta di accettare un importo inferiore. Non è necessario promuovere una procedura giudiziale d’insolvenza, ma la perdita deve risultare da elementi certi e precisi ai sensi dell’art. 101, comma 5, TUIR.
Il testo dell’accordo deve consentire di identificare il credito rinunciato, il suo importo, il titolo e le ragioni economiche della rinuncia. La sola presenza di una clausola transattiva non dimostra né che il credito esistesse né che fosse realisticamente irrecuperabile.
Motivazione della Cassazione
La qualificazione come indennità di recesso era incompatibile con la rinuncia espressa contenuta nell’accordo e con i criteri di calcolo previsti dallo statuto. L’atto impositivo aveva già prospettato la possibile natura di anticipazione di utili, sicché il giudice tributario non aveva introdotto un fondamento nuovo della pretesa.
Quanto alla perdita su crediti, la transazione non menzionava i 31.960 euro e non specificava il titolo per cui il professionista li avesse ricevuti. Non era quindi possibile verificare se, tra le somme autorizzate a trattenere, vi fosse effettivamente un importo da restituire allo studio.
Mancavano inoltre elementi capaci di spiegare la convenienza economica della rinuncia e l’impossibilità concreta di recuperare il credito. L’associazione non aveva così assolto l’onere di provare gli elementi certi e precisi richiesti per la deduzione.
Rilevanza pratica
Negli accordi di recesso da studi e associazioni professionali occorre indicare separatamente utili maturati, anticipazioni, indennità statutarie, restituzioni e rinunce. Formule generiche come “nulla più a pretendere” non bastano a fondare il trattamento fiscale di ciascuna voce.
Se l’associazione rinuncia a un credito nell’ambito della transazione, l’accordo e la documentazione di supporto devono mostrare importo originario, somme o utilità ricevute, rischio di mancato recupero e convenienza rispetto alle alternative. Senza questa ricostruzione la rinuncia può risultare fiscalmente indeducibile, anche se inserita in un accordo oneroso e non liberale.