Carta docente e giudicato: commissario ad acta per il pagamento integrale (TAR Sardegna n. 1038 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la parziale esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione — che abbia dato corso alla sola rifusione delle spese legali senza corrispondere il capitale riconosciuto — integra il presupposto per la nomina del commissario ad acta in via sostitutiva. È legittima l’assegnazione dell’incarico a un dirigente della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente e termine congruo per l’adempimento. In tal caso, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza della parte inadempiente.

Il Fatto

Il lavoratore, docente di ruolo, ha ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 263/2024 del 27 novembre 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di ricorso, oltre rivalutazione e interessi legali, e alla rifusione delle spese.

La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria distrettuale. Il Ministero ha liquidato soltanto le spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, lasciando ineseguito il giudicato sul capitale. Il lavoratore ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di inadempienza e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il perimetro del giudicato, che comprende il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici richiesti e il conseguente obbligo di erogazione del contributo. La condanna del Ministero non è contestata nel suo contenuto ed è divenuta definitiva, con la conseguenza che l’amministrazione era tenuta a dare integrale esecuzione al comando giudiziale.

La difesa erariale ha riferito in camera di consiglio di aver sollecitato l’integrale pagamento, senza però fornire indicazioni utili a una soluzione bonaria e tempestiva della controversia. Il postulato dell’inadempimento resta quindi integro, perché la sola liquidazione delle spese legali non soddisfa l’obbligazione principale accertata dal giudice del lavoro.

Su queste basi, l’istanza di nomina del commissario ad acta deve essere accolta. Il Collegio individua il soggetto incaricato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, e assegna il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della decisione.

La scelta di affidare le funzioni commissariali a un dipendente pubblico della stessa amministrazione debitrice esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in misura ridotta in ragione della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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