Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dalla parte ricorrente (TAR Puglia n. 750 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso l’inerzia dell’Amministrazione nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico. Con il ricorso, la società aveva chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, l’accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, nonché il risarcimento del danno.

Con sentenza non definitiva, il Collegio aveva accolto l’azione volta all’accertamento del silenzio-inadempimento e aveva disposto la conversione del rito per la trattazione dell’azione risarcitoria, fissando l’udienza pubblica. In vista di tale udienza, la società ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sulla domanda risarcitoria, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso proveniente dalla parte ricorrente.

La Corte ha precisato che, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione provoca la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La peculiarità della vicenda e l’espressa richiesta della parte ricorrente hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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