Obbligo del Comune di provvedere sulla compartecipazione alla retta RSA (TAR Veneto n. 493 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di compartecipazione comunale al costo delle prestazioni sociosanitarie residenziali, l’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000 e le norme di settore pongono in capo al Comune di residenza un obbligo giuridicamente vincolante di avviare e concludere il procedimento con provvedimento espresso, di segno positivo o negativo. L’azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone la violazione di tale obbligo e la titolarità di una posizione di interesse legittimo. Non integrano determinazione conclusiva le note comunali di tenore meramente interlocutorio o defatigatorio, né le richieste istruttorie fondate su disciplina regolamentare annullata in sede giurisdizionale. La natura sussidiaria dell’intervento comunale e la necessità di ulteriore documentazione attengono al merito, non valgono a escludere l’obbligo di provvedere.
Il Fatto
La ricorrente, invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, è ospitata dal 2023 presso una R.S.A. gestita dall’I.P.A.V. La retta annuale 2025 ammonta a € 27.006,35, mentre le entrate complessive derivano da pensione di invalidità e indennità di accompagnamento. Il suo ISEE 2025 è pari a € 7.950,79. Con istanza del 14 aprile 2025, reiterata con diffide, ha chiesto al Comune di Venezia di determinare la compartecipazione comunale alla retta.
Il Comune ha risposto con note interlocutorie, richiamando la disciplina regolamentare, rappresentando la pendenza di contenziosi e chiedendo ulteriore documentazione, anche in base a un regolamento già annullato dal giudice amministrativo. Ha poi trasmesso, il 28 gennaio 2026, un prospetto relativo a più strutture, configurando il contributo come anticipazione. La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone la conclusione del procedimento con provvedimento espresso. Nel caso in esame assumono rilievo quali fonti dell’obbligo di provvedere l’art. 6, comma 4, l. n. 328/2000, che obbliga il Comune di residenza ad assumere gli oneri connessi all’integrazione economica per i soggetti bisognosi di ricovero stabile, e le norme di settore che configurano un vero dovere dell’Amministrazione di accertare i requisiti e determinare la compartecipazione, rispettando i LEA e i criteri ISEE, trattandosi di prestazioni collegate a diritti di rango costituzionale.
Su tali basi, come già affermato da questo Tribunale, a fronte di istanze rivolte a ottenere la determinazione della compartecipazione comunale, l’Amministrazione è tenuta ad avviare il procedimento e a concluderlo con un provvedimento espresso. L’obbligo sussiste anche in caso di esito negativo.
La questione centrale è verificare se l’Amministrazione vi abbia adempiuto. La ricorrente ha presentato un’istanza idonea ad attivare il procedimento, corredata dall’attestazione ISEE, essenziale per la definizione delle prestazioni sociosanitarie residenziali. Il Comune ha riscontrato con comunicazioni dal tenore meramente interlocutorio, che non integrano la determinazione conclusiva.
Neppure la nota del 28 gennaio 2026 costituisce provvedimento definitivo: risulta formulata in termini ipotetici, limitandosi a trasmettere un prospetto relativo a più strutture, configurando il contributo come anticipazione e subordinandolo a ulteriori condizioni, tra cui l’iscrizione di ipoteca. Manca una determinazione chiara e compiuta sulla posizione della ricorrente.
Non assumono rilievo, ai fini della decisione, le difese sulla necessità di ulteriore documentazione e sulla natura sussidiaria dell’intervento comunale: tali profili attengono al merito e potranno essere valutati nell’esercizio del potere discrezionale, ma non escludono l’obbligo di concludere il procedimento. Il ricorso è accolto e il Comune è condannato a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Nota della Redazione
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