Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 4522 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere la dichiarazione, resa dalla parte ricorrente in prossimità dell’udienza di discussione, della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, anche laddove la domanda cautelare sia stata respinta in primo grado ma riformata in appello. La declaratoria di cessazione della materia del contendere prescinde da una valutazione nel merito della fondatezza o meno delle censure dedotte, essendo ancorata esclusivamente alla verifica del venir meno dell’interesse alla pronuncia. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite costituisce l’assetto tipico conseguente all’esito processuale della vicenda, non implicando alcun accertamento di soccombenza virtuale.
Il Fatto
L’istituto ricorrente, scuola paritaria, impugnava il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – USR Campania del 9 agosto 2024, con cui era stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’anno scolastico 2024/2025 per numerosi indirizzi di studio, nonché il rigetto dell’istanza di concessione della parità per ulteriori indirizzi e gli atti presupposti, tra cui il preavviso di revoca e la relazione ispettiva con esito negativo.
Nelle more del giudizio, con memoria del 18 aprile 2025, la società ricorrente rappresentava al Collegio la cessata materia del contendere, essendo intervenuta l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4504 del 28/11/2024 che aveva riformato l’ordinanza cautelare di primo grado, la quale aveva respinto l’istanza cautelare presentata dalla scuola. La causa veniva quindi trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, nel valutare le difese delle parti, ha dato atto delle chiare conclusioni rassegnate dal difensore della parte ricorrente nella memoria depositata in data 18 aprile 2025, alla quale si era riportato anche il sostituto processuale comparso all’udienza di discussione nel corso della chiamata preliminare. In tale contesto, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata considerata idonea a determinare la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha precisato che, attese le conclusioni del ricorrente, non residuava alcuna questione da decidere nel merito, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia sul ricorso. Tale evenienza ha reso inutile ogni ulteriore disamina delle censure proposte avverso il provvedimento di revoca della parità scolastica e gli atti connessi.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, atteso l’esito processuale della vicenda, caratterizzato dalla definizione del giudizio senza una pronuncia nel merito e senza una soccombenza formale di alcuna delle parti. La natura interlocutoria e non definitiva delle precedenti fasi cautelari ha pertanto giustificato tale regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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