Ottemperanza e dissesto dell’ente locale: ammessa la sola azione di cognizione (TAR Sicilia n. 1038 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dissesto finanziario dell’ente locale, ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, preclude ai creditori l’esercizio delle azioni esecutive individuali, compreso il giudizio di ottemperanza, che costituisce misura coattiva di soddisfacimento del singolo. Resta tuttavia ammessa la deroga elaborata dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 1998: sono esperibili le azioni a contenuto sostanziale di cognizione, dirette a quantificare le somme dovute in forza di un giudicato che si sia limitato a fissare criteri generali. In tal caso il giudice dell’ottemperanza, anche tramite commissario, liquida il dovuto e segnala l’esistenza e l’importo del credito all’organo straordinario di liquidazione. La regola vale anche per la sentenza emessa ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., che non determina la somma ma ne rimette la quantificazione a una successiva attività applicativa di criteri. La penalità di mora dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è invece esclusa, in concreto, quando la condizione di dissesto e le altre ragioni ostative del debitore pubblico rendano la misura non giustificata.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Sicilia il provvedimento con cui il Comune aveva respinto la richiesta di applicazione del prezzo chiuso previsto dall’art. 57, commi 4 e 5, legge regionale n. 10/1993, per il pagamento di un appalto di edilizia residenziale pubblica. Con sentenza n. 450/2014 il Tribunale aveva accolto il ricorso, annullando l’atto e condannando l’ente a riconoscere il beneficio, con quantificazione della somma e offerta dettagliata entro sessanta giorni, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.
La sentenza, non appellata, è stata notificata in forma esecutiva nel dicembre 2023. Il Comune non ha adempiuto e ha successivamente dichiarato lo stato di dissesto finanziario. La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’ente al pagamento della penalità di mora. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della tempestività. Il termine dell’art. 114 cod. proc. amm. ha natura di prescrizione, afferente al diritto sostanziale riconosciuto dal giudicato e suscettibile di interruzione anche per atto stragiudiziale, come chiarito dalla Adunanza Plenaria n. 24/2020. In assenza di eccezione dell’ente non costituito, il giudice non può rilevarla d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 cod. civ.: l’azione è quindi tempestiva.
Superata la verifica del titolo esecutivo, ritualmente notificato anche ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, il Tribunale esamina l’ostacolo principale: l’intervenuto dissesto. L’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione e dispone l’estinzione delle procedure pendenti. Il giudizio di ottemperanza rientra tra tali azioni, secondo la Adunanza Plenaria n. 4 del 1998.
Il Collegio richiama poi la deroga elaborata dalla stessa Adunanza Plenaria: il divieto riguarda le azioni esecutive pure, non quelle a contenuto di cognizione, volte a quantificare le somme dovute in base a un giudicato che abbia fissato solo criteri generali. In questa ipotesi il giudice dell’ottemperanza liquida il dovuto e segnala il credito all’organo straordinario, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 8363 del 2010, di TAR Sicilia n. 1935 del 2022 e di C.G.A.R.S. n. 798 del 2023.
La deroga opera nel caso concreto, poiché la sentenza da ottemperare non contiene una condanna a somma determinata, ma rimette la liquidazione a una successiva attività quantificatoria secondo i criteri dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto ammissibile e fondato, stante la perdurante inottemperanza e l’assenza di ragioni ostative allegate dall’ente.
Il Comune è condannato a eseguire il giudicato entro sessanta giorni; per l’ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali, con ambito limitato alla determinazione del quantum debeatur e alla segnalazione del credito all’organo di liquidazione. È invece respinta la richiesta di astreinte: richiamata l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, il Collegio ritiene che la condizione di dissesto e le peculiari condizioni del debitore pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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