Inappellabilità delle ordinanze ordinatorie emesse nel giudizio di ottemperanza (Cons. Stato n. 10095 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili. L’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. consente l’impugnazione dei soli provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza, dovendosi distinguere tra atti decisori e atti ordinatori o istruttori. Questi ultimi non sono immediatamente lesivi né idonei al giudicato e non sono impugnabili. Ne consegue che l’ordinanza che dispone la sostituzione del commissario ad acta rimasto inerte costituisce provvedimento ordinatorio, come tale non appellabile. Poiché solo i provvedimenti decisori devono recare una pronuncia sulle spese, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., l’ordinanza ordinatoria non è tenuta al regolamento delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice civile una pronuncia di condanna al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001. Instaurato il giudizio di ottemperanza, il TAR Lazio aveva emesso sentenza che ordinava l’esecuzione della pronuncia civile, nominando un commissario ad acta.

Lamentando la perdurante inesecuzione, la parte ha presentato istanza qualificata come reclamo, chiedendo la sostituzione del commissario e l’applicazione delle astreintes. Il TAR, con ordinanza collegiale, ha fornito chiarimenti sulla nomina del commissario, ha respinto la richiesta di misure coercitive e ha escluso la liquidazione delle spese in ragione del carattere meramente ordinatorio del provvedimento. Contro tale ordinanza è stato proposto appello, incentrato sull’erroneità del mancato regolamento delle spese.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha escluso la sospensione del processo ex art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025 conv. in legge n. 148/2025. La ratio della sospensione è di consentire all’amministrazione di adempiere ai propri debiti; essa presuppone quindi che un debito esista o possa determinarsi all’esito del giudizio. Se, secondo una valutazione prospettica, il giudizio è destinato a concludersi con il rigetto delle pretese, nessun nuovo debito insorge e la ragione della sospensione viene meno.

Nel merito, l’appello è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha richiamato l’art. 114, comma 8, cod. proc. amm., che limita l’impugnazione ai provvedimenti giurisdizionali, e la consolidata distinzione tra atti decisori e atti ordinatori o istruttori. Questi ultimi, non immediatamente lesivi e privi di attitudine al giudicato, non sono impugnabili. L’ordinanza che ha sostituito il commissario ad acta rientra in tale categoria.

Irrilevante è stata ritenuta la qualificazione data dalla parte alla propria istanza come reclamo. Il reclamo è il rimedio previsto dall’art. 114, comma 6, cod. proc. amm. contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia; quest’ultima giustifica un incidente di esecuzione volto all’adozione di provvedimenti ordinatori. Il nomen iuris utilizzato dalla parte non vincola il giudice, contando il contenuto dell’istanza.

L’appello è risultato comunque infondato. L’ordinanza impugnata, priva di natura decisoria, non doveva pronunciarsi sulle spese. Il Collegio ha desunto la regola dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm., che prevede la statuizione sulle spese quando il giudice emette una decisione, e dall’art. 91 cod. proc. civ., che la riferisce alla sentenza che chiude il processo. Ove il legislatore ha voluto il regolamento delle spese anche per provvedimenti non decisori, lo ha previsto espressamente, come in materia cautelare ex art. 57 cod. proc. amm.. Il giudizio di ottemperanza si conclude solo con l’avvenuta ottemperanza, momento in cui è possibile un regolamento unitario delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *