Il TAR Lazio conferma la legittimità dell’esclusione di un IRCCS privato dai finanziamenti regionali “a funzioni” per il 2022 (TAR Lazio n. 14364 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione delle funzioni assistenziali ai sensi dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 è esercizio di un potere discrezionale della Regione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità o ingiustizia manifesta. La scelta regionale di privilegiare, nell’assegnazione delle risorse, le attività legate alle reti tempo-dipendenti (emergenza, terapia intensiva, trapianti) rispetto ai programmi di assistenza ad elevata personalizzazione non è irragionevole, in quanto coerente con le finalità di contenimento della spesa e con gli obiettivi del piano di rientro. Il finanziamento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999 spetta esclusivamente alle aziende ospedaliere di riferimento, ossia alle aziende ospedaliere universitarie pubbliche o integrate, e non può essere riconosciuto a un soggetto privato come un IRCCS, ancorché convenzionato con un’università per lo svolgimento di attività formative.
Il Fatto
La Fondazione Santa Lucia, IRCCS privato accreditato con la Regione Lazio, impugnava la nota regionale prot. U.0082332 del 27 gennaio 2022, con cui la Regione ha definito, per l’annualità 2022, il valore delle funzioni assistenziali-ospedaliere e delle funzioni di didattica e ricerca, escludendo la ricorrente dall’attribuzione di tali risorse. La Fondazione, ritenendo di avere diritto al riconoscimento di tali finanziamenti, anche in qualità di “Azienda Mista” e quindi all’incremento tariffario del 7%, deduceva la violazione degli artt. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992 e 7, comma 2, d.lgs. n. 517/1999, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento, deducendo altresì la violazione delle norme sui servizi di interesse economico generale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, argomentando in via principale che la legittimità della determinazione regionale presupposta (n. G00647/2022) era già stata confermata dalla sentenza di questo stesso Tribunale n. 19807/2025, non appellata. Poiché la nota impugnata è un mero atto applicativo di tale determinazione, le doglianze sollevate dalla ricorrente risultano infondate per le medesime ragioni già esaminate in quel giudizio.
Nel merito, il Collegio ha ribadito l’ampia discrezionalità regionale nella scelta delle funzioni assistenziali da finanziare, sottolineando che tale potere è legittimamente esercitato quando privilegia, come nel caso di specie, le attività legate alle reti tempo-dipendenti, in coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa e con i vincoli del piano di rientro. La valutazione della Regione non può quindi essere sostituita da quella del giudice, salvo che non emerga una manifesta illogicità o irragionevolezza, non riscontrata nella fattispecie.
Quanto alle funzioni di didattica e ricerca, il TAR ha chiarito che il finanziamento di cui all’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 517/1999 è destinato esclusivamente alle aziende ospedaliere di riferimento e alle aziende integrate con l’università, ossia a soggetti pubblici. La Fondazione, essendo un soggetto privato, non rientra tra i destinatari, né può esserlo in virtù della sua natura di IRCCS o dei protocolli stipulati con un’università, non essendo configurabile alcun riconoscimento formale della qualifica di “Azienda Mista” in suo favore.
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Nota della Redazione
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