Carenza motivazionale del diniego di porto d’armi confermata dal mancato riscontro istruttorio (Cons. Stato n. 10393 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale è illegittimo quando la motivazione si limita ad affermare la carenza di situazioni di pericolo senza confrontarsi con le osservazioni del richiedente e con i precedenti rinnovi rilasciati per oltre vent’anni. La carenza di istruttoria e il difetto di motivazione si consolidano quando l’Amministrazione non ottempera alla richiesta istruttoria del giudice amministrativo. Il mancato riscontro ai chiarimenti disposti dal Collegio è condotta valutabile ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e conferma l’inadeguatezza del provvedimento. L’annullamento del diniego lascia fermi gli ulteriori atti che l’Amministrazione dovrà assumere nel rideterminarsi sull’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, medico veterinario dirigente presso una azienda sanitaria locale dal 1992, ha chiesto nel 2022 alla Prefettura il rinnovo del porto di pistola per difesa personale detenuto da oltre vent’anni. Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, l’Amministrazione ha negato il rilascio rilevando la carenza di circostanze di pericolo atte a giustificare il bisogno reale e attuale di andare armato.
Il diniego è stato impugnato davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso valorizzando l’assenza di indizi di abuso o cattiva condotta e la relazione del servizio veterinario, dalla quale emergeva l’impiego dell’arma per la narcosi a distanza di animali. Il Ministero dell’Interno ha appellato la pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’appello rilevando che le carenze istruttorie e motivazionali segnalate dal giudice di primo grado persistono anche in secondo grado. La difesa erariale sosteneva l’irrilevanza dell’uso dell’arma a fini di narcosi, estraneo alla causale della difesa personale, e l’assenza di esigenze dimostrate di incolumità.
La Sezione, con precedente ordinanza collegiale n. 2015 del 2023, aveva disposto l’acquisizione di chiarimenti documentati per accertare se l’attività di narcosi richiedesse il porto d’arma con causale autonoma, se i precedenti provvedimenti menzionassero tali circostanze e se il titolo dovesse indicare l’arma e le modalità di impiego.
L’Amministrazione non ha ottemperato alla richiesta istruttoria. Per il Collegio tale inerzia, oltre a non aver consentito di far luce sui profili oggetto dei quesiti, integra una condotta valutabile ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e consolida il giudizio di inadeguatezza della motivazione del diniego, definita innovativa ma assai scarna.
Il contrasto con i precedenti rinnovi susseguitisi per oltre vent’anni assume rilievo centrale. L’appello è quindi respinto, restando fermi gli ulteriori atti che l’Amministrazione dovrà adottare nel rideterminarsi sull’istanza. Le spese del grado sono state compensate per la natura delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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