Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per inerzia della PA (TAR Sicilia n. 31 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di mancata o parziale esecuzione del giudicato amministrativo, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inadempimento e ordina all’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a dare esatto adempimento, assegnando un termine per provvedervi. Per il caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta, quale meccanismo surrogatorio che elimina rapidamente l’inerzia. La domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va invece rigettata, perché la previsione del commissario rende non necessaria una pronuncia condannatoria. Il silenzio dell’amministrazione non costituita consente di ritenere provato il fatto non specificamente contestato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dell’assenza di questioni di diritto e della serialità del contenzioso.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del 29 gennaio 2025, n. 299, notificata via PEC all’ASP intimata il 2 febbraio 2025. Con il ricorso, notificato e depositato il 18 aprile 2025, la ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione del giudicato in materia di accesso agli atti.

L’amministrazione intimata non si è costituita. Con successiva memoria la ricorrente ha dato atto di un parziale adempimento intervenuto il 7 luglio 2025, limitato all’ostensione di alcuni soltanto dei documenti richiesti, insistendo per l’accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’ASP intimata non si è costituita e non ha contestato specificamente l’assunto della ricorrente. Richiamando il principio per cui il fatto non specificamente contestato si ritiene provato (CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703), il giudice amministrativo ritiene dimostrato che l’amministrazione si è sottratta, almeno in parte, agli obblighi derivanti dalla pronuncia ottemperanda.

Accertato che le formalità procedurali sono state osservate e che non è stato dato esatto adempimento al giudicato, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’ASP di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esecuzione alla sentenza, fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notifica di parte se antecedente.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale della stessa ASP, perché provveda entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato. La scelta risponde anche all’esigenza di prevenire ulteriori esborsi che potrebbero configurare ipotesi di danno erariale.

È invece disattesa la domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il meccanismo surrogatorio che scatta alla scadenza del termine concesso rende non necessaria una pronuncia condannatoria, poiché assicura una rapida eliminazione dell’inerzia.

Le spese, di cui i difensori hanno chiesto la distrazione in proprio favore, seguono la soccombenza. Esse sono liquidate tenendo conto dell’assenza di questioni di diritto e della connotazione seriale del contenzioso. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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