Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1050 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo non opera quale organo dell’amministrazione di appartenenza, ma quale ausiliario del giudice. Ne consegue che l’esercizio del potere conferitogli non incontra il limite delle sue ordinarie attribuzioni e funzioni. Egli può pertanto delegare lo svolgimento dell’incarico a qualsiasi altro dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche di diverso Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici e dal riparto interno delle competenze. Il potere commissariale trova il proprio limite esclusivo nell’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali, non nell’assetto organizzativo dell’ente inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente. Il titolo era stato notificato all’amministrazione e non era stata data alcuna esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inadempimento. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.
La notifica è avvenuta per posta elettronica certificata presso il domicilio reale del Ministero. Alla data del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Non essendovi contestazione sull’omessa esecuzione, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare attuazione al giudicato entro sessanta giorni, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza, identificandolo nel Capo del Dipartimento competente.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda i poteri del commissario. Il Collegio afferma che il limite delle ordinarie attribuzioni non opera: può essere nominato commissario qualunque soggetto, anche privato, con competenze adeguate. La facoltà di delega può quindi essere esercitata a favore di qualsiasi dirigente o funzionario idoneo, anche di altro Dipartimento, indipendentemente dai rapporti gerarchici e dal riparto interno delle competenze. La finalità è evitare che le modifiche organizzative interne all’amministrazione inadempiente diventino un ulteriore motivo di ritardo nella soddisfazione del creditore.
Quanto alle modalità di pagamento, il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o qualsiasi altro capitolo disponibile, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Le spese sono poste a carico del Ministero, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari e ridotte per la semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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