Niente cumulo del servizio militare nel trattamento economico del dirigente di polizia (Cons. Stato n. 10397 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio del trattamento economico spettante al primo dirigente della Polizia di Stato, previsto dall’art. 43, comma 22, della legge n. 121/1981, richiede che il periodo di servizio senza demerito sia trascorso per intero nelle qualifiche della ex carriera direttiva della Polizia di Stato. L’ordinamento non prevede alcuna estensione automatica del beneficio alle Forze armate né alcun cumulo di frazioni del requisito temporale maturate presso altri Corpi. Le funzioni di polizia giudiziaria svolte dalle Capitanerie di porto non le assimilano alle Forze di polizia a ordinamento militare: esse costituiscono un Corpo della Marina militare e svolgono in prevalenza funzioni militari e amministrative. La scelta del legislatore di ricondurre un Corpo alle Forze armate o alle Forze di polizia rientra nella discrezionalità organizzativa e non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza quando coerente con le funzioni complessivamente attribuite.

Il Fatto

Il ricorrente, primo dirigente della Polizia di Stato, ha prestato servizio come ufficiale del ruolo normale della Marina militare dal 5 settembre 1995 al 20 marzo 2000, prima della nomina nei ruoli direttivi della Polizia, avvenuta il 21 marzo 2000. Con istanza dell’11 ottobre 2019 ha chiesto il riconoscimento di quel periodo ai fini del trattamento economico di cui all’art. 43 della legge n. 121/1981, il ricalcolo dell’anzianità utile con anticipazione al 5 settembre 2000 e la liquidazione delle somme, con interessi.

Il Ministero dell’interno ha respinto la richiesta, computando il servizio dalla data di nomina nei ruoli direttivi. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 19527 del 2023, compensando le spese. L’interessato ha proposto appello, articolando un motivo di errata applicazione dell’art. 43, comma 22, in correlazione con l’art. 16 della stessa legge, e un motivo subordinato di illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal testo dell’art. 43, comma 22, della legge n. 121/1981, che attribuisce il trattamento economico del primo dirigente ai funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati che abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni. I commi 16 e 17 estendono il trattamento all’Arma dei carabinieri e, secondo i criteri di equiparazione della tabella allegata, alle altre Forze di polizia indicate dall’art. 16. Il successivo art. 43-ter, introdotto dal d.l. n. 157/2001, ha anticipato il conseguimento del beneficio al tredicesimo anno.

Su questa base la Corte richiama l’orientamento consolidato, espresso da Cons. Stato, sez. II, n. 7071 del 2022, secondo cui il periodo utile deve essere trascorso per intero nelle qualifiche della ex carriera direttiva della Polizia di Stato. Il legislatore ha riconosciuto il beneficio ai soli appartenenti a quella carriera e ha poi introdotto meccanismi analoghi per le Forze armate, senza però estendere espressamente l’art. 43, comma 22, né prevedere il cumulo di frazioni del requisito maturate presso ordinamenti diversi. L’esame delle disposizioni di omogeneizzazione retributiva conferma la configurazione di percorsi specifici per ciascun ordinamento. Il primo motivo è quindi infondato.

Quanto alla questione di costituzionalità, la Corte riconosce al legislatore una sfera di discrezionalità in materia di organizzazione delle Forze di polizia e delle Forze armate, estesa alla decisione di includere un Corpo tra le prime o tra le seconde e alla definizione del trattamento retributivo. Le Capitanerie di porto non sono assimilabili alle Forze di polizia a ordinamento militare, poiché costituiscono uno dei Corpi della Marina militare ai sensi dell’art. 118 del codice dell’ordinamento militare. Le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria rappresentano solo una parte delle loro attribuzioni, che comprendono funzioni militari e compiti dipendenti da diversi Ministeri.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui il trattamento differenziato dei funzionari di polizia rispetto alle altre Forze armate trova giustificazione nello speciale compito di difesa delle istituzioni e dell’ordine pubblico, con rischi peculiari anche in tempo di pace (Corte cost. n. 191 del 1990). Analogo principio era già stato affermato da Cons. Stato n. 357 del 1986 in tema di indennità per servizi d’istituto. La differenza tra Forze armate e Forze di polizia e la coerenza della scelta legislativa con le funzioni delle Capitanerie rendono la questione manifestamente infondata.

L’appello è quindi respinto. La novità e la complessità della questione giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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